Cassazione Penale, Sentenza n. 48037/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Olivieri era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di ricettazione (telefono cellulare sottratto a terza persona). Il ricorso per cassazione deduceva: (1) insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul punto della penale responsabilità, poiché dagli atti non sarebbe emerso che Olivieri avesse ricevuto o acquisito il telefono né che fosse consapevole della sua illecita provenienza (sosteneva che lo aveva trovato la stessa sera presso una pompa di benzina); (2) errata applicazione della legge sulla qualificazione del fatto e della pena, chiedendo comunque la derubricazione, l'esclusione della punibilità e il riconoscimento di attenuanti, con particolare riferimento alla speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso "fondo nei limiti" e, nel merito: ha respinto i primi due motivi come manifestamente infondati perché le censure riguardavano in realtà la valutazione di merito e la ritenuta prova della responsabilità (richieste non sindacabili in sede di legittimità se fondate su diversa valutazione delle emergenze istruttorie). Tuttavia la Corte ha rilevato che la Corte territoriale non aveva affrontato né motivato la questione relativa all'applicabilità della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., invocata in gravame. Per tale omissione la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quella questione e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile / respinto.
Norme richiamate
Si tratta della speciale causa di esclusione della punibilità per il fatto di particolare tenuità (ricondotta alla recente disciplina sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto). La Corte ha ritenuto che l'applicabilità di tale causa, richiesta dall'imputato in appello, non sia stata né esaminata né motivata dalla Corte territoriale; l'omissione impone l'annullamento parziale con rinvio per nuovo esame.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Il fatto è stato qualificato come ricettazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la valutazione circa la conoscenza della provenienza illecita e gli altri elementi costitutivi del reato siano questioni di merito riservate ai giudici di merito e dunque non rivedibili in cassazione salvo vizio di diritto nella sussunzione.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
La norma delimita i motivi di cassazione per vizio di motivazione/violazione di legge; la Corte ricorda che per far valere una violazione di legge occorre contestare la sussunzione giuridica del fatto e non solo proporre una diversa valutazione delle prove (che è rimessa al giudice di merito).
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Disposizione che consente il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto in Cassazione; richiamata per la modalità di trattazione del procedimento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte richiama il limite di motivazione necessario per la decisione in cassazione (motivi enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione ex art. 173 disp. att.).
Riferimento normativo relativo a circostanze (es. aggravanti/attenuanti specifiche) che la Corte territoriale ha esaminato e motivato; la Cassazione ha ritenuto congrue le valutazioni sulla qualificazione giuridica e sul diniego delle attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62 n.4.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la revisione della valutazione delle prove svolta dai giudici di merito a meno che non sia dimostrato un errore di diritto nella sussunzione del fatto nella fattispecie astratta; le censure che propongono una diversa ricostruzione fattuale sono manifestamente infondate.
- Se il ricorrente invoca una causa speciale di esclusione della punibilità (es. art. 131-bis) e il giudice di merito non la esamina o non la motiva, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio per un nuovo esame.
- Per i reati di 'ricettazione' la prova della consapevolezza della provenienza illecita è elemento centrale; tuttavia la valutazione della prova su tale elemento resta primaria competenza del giudice di merito.
- La corretta impostazione del motivo di cassazione deve mirare a dimostrare la violazione di legge o un vizio formale/di motivazione, non semplicemente a proporre una diversa interpretazione dei fatti.
- Quando si chiede il beneficio della speciale tenuità del fatto (art. 131-bis), è necessario che il giudice valuti specificamente i parametri di particolare tenuità e l'irrilevanza della offesa sociale; il mancato esame di tale richiesta può costituire motivo di annullamento parziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47799/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47800/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47801/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47803/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47805/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47806/2022 del 19/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →