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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5561/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha respinto l'appello avverso la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il ricorrente denunciava l'omessa indicazione, nel decreto di fissazione dell'udienza, dell'avvertimento che in caso di mancata comparizione si sarebbe proceduto comunque in assenza (riferendosi agli artt. 7 d.lgs. 159/2011 e 552 c.p.p.), deducendo la nullità del decreto di citazione nel giudizio di prevenzione; inoltre censurava il mancato accoglimento della sua richiesta di partecipare all'udienza nonostante fosse detenuto, richiesta ritenuta tardiva ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, legge 176/2020.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che l'art. 7 del d.lgs. 159/2011, norma speciale per il procedimento di prevenzione, non richiede tra gli elementi del provvedimento di citazione l'avvertimento circa il procedimento in assenza; perciò non è possibile richiamare l'art. 552 c.p.p. (norma del processo penale ordinario) per introdurre una nullità non prevista dall'art. 7. La Corte ha precisato che l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio nel procedimento di prevenzione è una provocatio ad opponendum e deve contenere solo gli elementi previsti dall'art. 7, comma 2, d.lgs. 159/2011; la nullità non può essere estesa per analogia. La censura riguardo al diniego della partecipazione dell'imputato-detenuto è stata ritenuta aspecifica e dunque irrilevante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011, art. 7

    Norma speciale che disciplina la vocatio in ius nel procedimento di prevenzione; secondo la Corte gli elementi richiesti dall'art. 7 sono tassativi e non comprendono l'avvertimento che si procederà in assenza in caso di mancata comparizione

  • codice di procedura penale, art. 552

    Norma del processo penale ordinario che indica, tra i requisiti a pena di nullità del decreto di citazione, l'avvertimento sulla procedibilità in assenza; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile per integrare i requisiti del decreto di citazione nel giudizio di prevenzione, per effetto della specialità dell'art. 7 d.lgs. 159/2011

  • codice di procedura penale, art. 429

    Richiamato dal ricorrente come esempio di norma che prevede elementi essenziali del decreto che dispone il giudizio nel processo penale; la Corte non ha però esteso analogicamente tali requisiti al procedimento di prevenzione

  • legge 176/2020, art. 23-bis, comma 4

    Norma richiamata in relazione alla tardività della richiesta del prevenuto detenuto di partecipare all'udienza; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e non ha ritenuto illegittimo il diniego basandosi sulla tardività

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione i requisiti formali della citazione sono quelli espressamente previsti dall'art. 7 d.lgs. 159/2011; non si possono importare automaticamente nullità del processo penale ordinario salvo che la norma speciale non lo preveda.
  • L'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio nel giudizio di prevenzione ha natura di invito al contraddittorio (provocatio ad opponendum) e non deve contenere indicazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, d.lgs. 159/2011.
  • Le nullità procedurali devono essere interpretate in modo tassativo: per farle valere occorre che la legge le abbia espressamente previste; le censure fondate su nullità non previste non sono generalmente ammissibili.
  • Le doglianze relative a provvedimenti che negano la partecipazione dell'interessato all'udienza (es. detenuti) devono essere specifiche e motivare perché il rifiuto sia illegittimo; mere affermazioni generiche risultano inammissibili.
  • Se un ricorso è manifestamente infondato l'autorità giudicante può dichiararne l'inammissibilità e condannare il ricorrente alle spese e, se previsto, a sanzioni pecuniarie (es. somma alla cassa delle ammende).

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