Cassazione Civile, Ordinanza n. 17196/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di risarcimento danni per occupazione illegittima e irreversibile trasformazione di terreni di proprietà privata in Gallipoli, occupati per lavori di ammodernamento stradale eseguiti da un raggruppamento di imprese su incarico di ANAS. Il tribunale aveva condannato in solido ANAS e il raggruppamento a risarcire i proprietari anche per l’inutilizzabilità di porzioni residue non occupate; in appello la condanna era stata ridotta, perché la Corte territoriale aveva ritenuto alcuni terreni agricoli e non a vocazione edificatoria, e aveva escluso il riconoscimento dei frutti su una minima porzione di terreno destinata ad attività estrattiva, osservando che la parte maggiore delle particelle era già stata oggetto di regolare esproprio e indennizzo. I ricorrenti hanno proposto nove motivi: (1) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per errata trascrizione delle conclusioni e mancata considerazione della rinuncia alla pretesa sulla particella 54; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla rinuncia intervenuta per la stessa particella; (3) ultra/extrapetizione per avere la Corte d’appello rideterminato l’intero importo del risarcimento e non solo la voce relativa al valore venale dei terreni; (4) violazione dell’art. 329 c.p.c. e del giudicato interno, assumendo che l’appello avesse investito solo la questione della vocazione edificatoria; (5) omesso esame di fatti decisivi relativi ai decreti di occupazione temporanea, all’indennità di occupazione, ai danni a strutture/accessori e ai relitti inutilizzabili; (6) errore di calcolo nella determinazione del quantum; (7) extrapetizione sulla voce relativa ai terreni destinati ad attività estrattiva, poiché la Corte aveva ridotto il risarcimento per la ridottissima estensione effettivamente occupata e per l’avvenuto esproprio della restante parte; (8) violazione dell’art. 329 c.p.c. e del giudicato per la riforma della statuizione sui frutti non percepiti; (9) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla richiesta di conferma della condanna per i frutti non percepiti / indennità di occupazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi, secondi, terzi, quarti, quinti, sesti e noni motivi per difetto di specificità, mancato confronto con la ratio decidendi o perché diretti a contestare allegazioni difensive e non fatti storici decisivi; ha ritenuto infondati il settimo e l’ottavo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva legittimamente riesaminato il quantum, potendo valorizzare gli atti di causa e gli elementi documentali emersi in giudizio, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato né il giudicato interno. In particolare, la riduzione del risarcimento è stata ricondotta alla diversa qualificazione urbanistica dei terreni come agricoli e alla corretta delimitazione dell’area effettivamente occupata, mentre la questione dei frutti era comunque devoluta con l’appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di appello che aveva parzialmente ridotto il risarcimento riconosciuto ai proprietari per l’occupazione illegittima di terreni, ritenendo inammissibili i motivi che censuravano pretesi vizi processuali senza indicare un concreto pregiudizio difensivo o senza colpire la reale ratio della decisione, e infondati i motivi che deducevano ultrapetizione e violazione del giudicato interno. La Corte ha ribadito che, quando è contestato il quantum debeatur, il giudice di appello può rivalutare la liquidazione del danno sulla base degli atti di causa e dei fatti rilevabili dal fascicolo, anche se non espressamente riprodotti nei motivi d’appello, purché la questione sia comunque compresa nel thema decidendum. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti.
Norme richiamate
La censura di nullità per errore nella trascrizione delle conclusioni non è ammissibile se non si indica il concreto pregiudizio subito dal diritto di difesa.
Invocato insieme all’art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione e la ricostruzione delle conclusioni; la Corte ha escluso un vizio utile in assenza di concreta lesione difensiva.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice decide entro il thema decidendum, valorizzando fatti e documenti già acquisiti e comunque riconducibili alle domande devolute.
Il giudicato interno non impedisce la rivalutazione del quantum debeatur quando la statuizione sul danno è stata specificamente impugnata; il giudicato copre l’astratta lesività, non esclude la verifica concreta del pregiudizio.
Le doglianze di violazione processuale sono inammissibili se formulate in modo generico o prive di nesso con un concreto pregiudizio.
L’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e non semplici allegazioni o deduzioni difensive; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La denuncia di vizi processuali è ammissibile solo se la parte indica in modo concreto quale lesione del diritto di difesa o quale pregiudizio sulla decisione di merito sia derivato dall’errore denunciato; non è sufficiente lamentare un astratto vizio del procedimento.
- Nel giudizio di appello il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di decidere sulla base di una ricostruzione autonoma dei fatti e di documenti già acquisiti agli atti, purché la questione resti compresa nel thema decidendum.
- Il giudicato interno sulla responsabilità o sull’an debeatur non preclude al giudice di appello di rivedere integralmente il quantum debeatur, escludendo o rideterminando singole voci di danno sulla base della prova disponibile.
- Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve individuare un fatto storico decisivo, il dato da cui risulta, il momento della sua allegazione e la sua decisività; non è deducibile come omesso esame la mera mancata adesione del giudice a una deduzione difensiva o a un elemento istruttorio.
- La contestazione della liquidazione del danno in materia di occupazione illegittima può essere fondata anche su una diversa delimitazione dell’area effettivamente occupata e sulla corretta qualificazione urbanistica dei terreni, se tali elementi risultano dagli atti di causa e sono pertinenti al capo impugnato.
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