Cassazione Penale, Ordinanza n. 21443/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta con atto del difensore munito di procura speciale e, per tale ragione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Con sentenza del GIP del Tribunale di Cagliari, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a un imputato veniva applicata la pena di quattro anni, cinque mesi di reclusione e 14.000 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo come unico motivo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che assumeva di avere meritato. Successivamente, il difensore munito di procura speciale rinunciava al ricorso.
Norme richiamate
richiamato quale base del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indicato come norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto di applicazione della pena
la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove validamente proposta dal difensore munito di procura speciale, comporta la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando la sentenza impugnata è una pronuncia di applicazione della pena su richiesta, il ricorso che investe il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche resta assorbito se l'impugnazione viene successivamente rinunciata.
Come è indicizzato
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