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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31084/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità, ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia e ha cassato la sentenza della CTR. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate, in ragione della controvertibilità della questione e dell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, solo parziale, di rimborso di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 1998, con mancato pagamento degli interessi per il periodo 27/06/1999-18/10/2007. L'Amministrazione finanziaria aveva sospeso il rimborso in presenza di carichi pendenti e aveva richiesto alla contribuente di definire le pendenze o prestare idonea garanzia; la società aveva poi adempiuto, ma oltre il termine indicato. La CTR aveva ritenuto non dovuti gli interessi per il periodo di sospensione, escludendo l'applicabilità del fermo amministrativo ai crediti IVA e negando che l'art. 38-bis d.P.R. 633/1972 potesse operare in combinazione con l'art. 69 r.d. 2440/1923. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38-bis, primo comma, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 69, sesto comma, r.d. 2440/1923, sostenendo che la sospensione legittimamente disposta del rimborso comporta anche la sospensione del decorso degli interessi moratori per tutto il periodo in cui il contribuente non rimuove l'ostacolo al pagamento. La resistente ha eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi e ha chiesto anche rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La norma disciplina i rimborsi IVA e, secondo la Corte, non esclude la sospensione del rimborso in presenza dei presupposti di legge; una volta legittimamente attivata la sospensione e richiesti gli adempimenti/garanzie, non maturano interessi per il periodo in cui il rimborso resta impedito dall'inerzia del contribuente.

  • art. 69, sesto comma, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    Il provvedimento di sospensione del pagamento esprime un generale potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria ed è astrattamente applicabile anche ai rimborsi IVA, purché non si realizzi un cumulo indebito con le garanzie già previste dalla disciplina speciale dell'IVA.

  • art. 23 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La Corte richiama la norma solo per escludere che essa operi nel caso di specie in combinato disposto con l'art. 38-bis d.P.R. 633/1972, trattandosi di ipotesi diversa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato quale rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    La Corte, richiamando Sezioni Unite e precedenti conformi, afferma la compatibilità del fermo/sospensione con il sistema dei rimborsi IVA, ma esclude che possa cumularsi con la garanzia specificamente prevista dalla disciplina IVA.

Massime di principio

  • Il provvedimento di sospensione del pagamento adottato dall'Amministrazione finanziaria in base all'art. 69 r.d. 2440/1923 ha portata generale e può applicarsi anche ai rimborsi IVA.
  • Quando la sospensione del rimborso è legittimamente disposta e il contribuente non rimuove l'ostacolo al pagamento nei termini richiesti, non maturano interessi moratori per il periodo di inerzia del contribuente.
  • La disciplina speciale dei rimborsi IVA e il potere generale di sospensione non consentono un cumulo delle garanzie: ottenuta la garanzia prevista dalla normativa IVA, non è possibile pretendere ulteriori strumenti cautelari per il medesimo rischio.
  • L'eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi è infondata quando alcune affermazioni della sentenza di merito hanno carattere meramente rafforzativo e non costituiscono autonome rationes decisive.
  • Il rinvio pregiudiziale alla CGUE è irrilevante quando la controversia non involge un problema di tardiva erogazione per ragioni procedurali dell'Unione, ma solo la legittimità della sospensione e la mancata prestazione dell'adempimento richiesto al contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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