Cassazione Penale, Ordinanza n. 05279/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso investe la valutazione della destinazione dell'hashish rinvenuto nella disponibilità dell'imputato. La difesa tenta di riproporre questioni già devolute in appello, sostenendo in sostanza che non sarebbe stata dimostrata la finalità di spaccio della detenzione. La Corte di merito aveva invece ritenuto, con motivazione immune da vizi, che l'interessato fosse dedito allo spaccio, valorizzando la cessione di cocaina a un terzo soggetto, il rinvenimento di hashish in quantità idonea alla preparazione di circa 2000 dosi, suddiviso in diversi involucri e collocato in due abitazioni diverse, nonché la presenza di una cospicua somma di denaro contante. Tali elementi sono stati ritenuti complessivamente indicativi di una detenzione almeno in parte destinata allo spaccio. La Corte ha inoltre ritenuto non idoneo a scalfire tale giudizio il richiamo a due precedenti occasioni in cui, per quantitativi analoghi di hashish, l'imputato era stato prosciolto o il procedimento era stato archiviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse meramente ripropositivo di censure già esaminate in appello e che la motivazione della sentenza impugnata fosse logicamente e giuridicamente immune da vizi. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa sottesi alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La detenzione di sostanza stupefacente può essere qualificata come illecita quando gli elementi fattuali complessivi consentano di ritenere che la droga sia almeno in parte destinata allo spaccio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, questioni di merito già esaminate e risolte dal giudice di appello con argomentazione immune da vizi.
- Ai fini della configurabilità della detenzione illecita di stupefacente con finalità di spaccio, il giudice può valorizzare un complesso di indici fattuali convergenti, quali la cessione di altra sostanza a terzi, il quantitativo complessivo idoneo a numerose dosi, il confezionamento in più involucri, la disponibilità in luoghi diversi e la presenza di denaro contante.
- La destinazione a uso illecito non è esclusa da pregresse pronunce favorevoli o da archiviazioni relative ad analoghi quantitativi di droga, quando il giudizio attuale si fondi su un diverso e autonomo compendio indiziario.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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