Cassazione Civile, Ordinanza n. 17483/2026 del 02/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La lite nasce dalla divisione giudiziale della comunione ereditaria tra due fratelli, unici eredi della madre. In primo grado era stato disposto lo scioglimento della comunione e la divisione di vari beni; quanto ai rapporti bancari cointestati tra la de cuius e uno dei figli, il tribunale aveva ritenuto non provata la tesi secondo cui l'intera provvista fosse di proprietà esclusiva della madre. In appello l'altro fratello ha censurato tale statuizione; la Corte d'appello ha invece accolto in parte il gravame, ritenendo che le somme prelevate dall'altro coerede dai conti cointestati fossero da considerare per la parte eccedente la sua quota come appartenenti alla de cuius e quindi da ricomprendere nell'asse ereditario da dividere secondo le quote 40% e 60%. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 1298, 1854, 2697 e 948 c.c., sostenendo che la presunzione di contitolarità dei rapporti cointestati avrebbe dovuto operare solo per invertire l'onere della prova e che la Corte d'appello avrebbe invece trasformato il conto cointestato con facoltà di operare disgiuntamente in un conto da cui il cointestatario non poteva disporre liberamente in proprio favore; ha anche eccepito l'ammissibilità del ricorso per la mancata riproduzione della procura speciale nella copia notificata. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare sulla procura e ha poi rigettato il ricorso nel merito, affermando che nei rapporti interni tra cointestatari di conto corrente, anche se è prevista operatività disgiunta, si applica la presunzione di pari quote ex art. 1298, comma 2, c.c.; l'art. 1854 c.c. regola invece i rapporti con la banca. Pertanto chi dispone a proprio favore di somme eccedenti la propria quota deve provare il consenso espresso o tacito dell'altro cointestatario o la diversa titolarità delle somme. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente qualificato come bene ereditario la somma prelevata e aveva correttamente applicato la divisione ereditaria tra i due fratelli nelle rispettive quote di successione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha respinto sia l'eccezione di inammissibilità basata sulla procura speciale sia i motivi di merito, ritenendo corretta la ricostruzione della Corte d'appello: la presunzione di uguaglianza delle quote nei conti correnti cointestati opera anche nei rapporti interni e anche in presenza di operatività disgiunta; la somma prelevata dal coerede oltre la propria quota è stata legittimamente considerata parte dell'asse ereditario e quindi ripartita tra gli eredi nelle quote del 40% e del 60%. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La procura speciale, se incorporata nell'atto di impugnazione e presente nell'originale depositato, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del ricorso, anche se non riprodotta nella copia notificata.
Per il ricorso per cassazione è sufficiente che la procura speciale risulti nell'originale depositato; la sua mancata riproduzione nella copia notificata non ne comporta l'inammissibilità.
Il motivo è stato formulato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.
Nei rapporti interni tra cointestatari, il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali, salvo prova contraria o diversa pattuizione; la presunzione opera anche sul saldo finale e lungo lo svolgimento del rapporto.
Regola i rapporti con la banca, ma non disciplina i rapporti interni tra i cointestatari del conto corrente.
La parte che invoca l'effetto di un atto di disposizione a proprio favore deve provare i fatti costitutivi che giustificano il superamento della presunzione di pari quote.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che la pretesa fosse una rivendicazione in senso tecnico, qualificandola invece come petizione di eredità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro del contributo unificato cui rinvia il comma 1-quater per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel conto corrente bancario cointestato, i rapporti esterni con la banca sono disciplinati dall'art. 1854 c.c., mentre i rapporti interni tra cointestatari seguono l'art. 1298, comma 2, c.c., con presunzione di uguaglianza delle quote salvo diversa prova o diverso accordo.
- La presunzione di pari titolarità opera non solo sul saldo finale del conto, ma anche durante lo svolgimento del rapporto, sicché l'uso di somme da parte di un cointestatario in misura eccedente la propria quota richiede la prova del consenso espresso o tacito dell'altro o della diversa provenienza delle somme.
- In una controversia ereditaria relativa a somme presenti su conti cointestati con il de cuius, il coerede che contesta l'operazione o il prelievo deve allegare e provare gli elementi idonei a vincere la presunzione di contitolarità; in mancanza, le somme eccedenti la quota del disponente possono essere considerate facenti parte dell'asse ereditario.
- La domanda con cui l'erede pretende la restituzione o attribuzione di somme appartenenti al de cuius non va necessariamente qualificata come rivendicazione in senso tecnico, potendo integrare petizione di eredità quando il petitum riguarda beni ricompresi nell'asse ereditario.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la procura speciale incorporata nell'atto di impugnazione è sufficiente se presente nell'originale depositato, senza che sia decisiva la sua mancata riproduzione nella copia notificata.
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