Cassazione Penale, Sentenza n. 22316/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva rigettato il reclamo relativo al trattenimento di alcune fotografie inviategli dalla madre mentre era sottoposto al regime dell'art. 41-bis. Due censure principali: (1) profilo procedurale: si sosteneva che le foto fossero state trattenute dall'amministrazione penitenziaria senza precedente provvedimento dell'autorità giudiziaria e che il Tribunale avesse erroneamente riqualificato come reclamo ex art. 18-ter un reclamo inizialmente generico, pronunciandosi su un provvedimento inesistente o non adottato; si lamentava inoltre mancata considerazione dell'evoluzione dei fatti da parte del giudice del reclamo; (2) profilo di merito: si contestava la mancata identificazione dei soggetti raffigurati e l'assenza di elementi concreti che giustificassero il trattenimento (era indispensabile, secondo il ricorrente, indicare elementi obiettivi che dimostrassero il rischio che le immagini veicolassero messaggi criptici o pregiudicassero la sicurezza), nonché la valutazione apodittica della possibilità di messaggi criptici e la mancata considerazione del tempo trascorso dall'invio delle foto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il trattenimento fosse stato disposto il 13/07/2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, richiamando la relazione dell'operatore penitenziario che aveva rilevato persone non riconducibili a stretti congiunti e il rischio di messaggi criptici, e che quella decisione fosse divenuta definitiva. Ne è conseguito che la doglianza sulla presunta esclusiva iniziativa amministrativa era infondata e che richieste successive, reiterative, avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili. Quanto al merito, il Tribunale di Perugia aveva valutato correttamente non solo l'identificabilità delle persone ma soprattutto gli elementi di contesto delle immagini (ambientazione, oggetti, disposizione e allocazione dei soggetti) ritenendoli idonei a far sorgere fondati sospetti di possibile utilizzo per veicolare messaggi vietati nel regime 41-bis; le argomentazioni difensive sono state ritenute generiche e non sufficienti a confutare tale valutazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e) Ord. pen.
sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia
Il regime 41-bis comporta per legge il controllo dei contenuti della corrispondenza dei detenuti assoggettati al regime differenziato, finalizzato a interrompere i collegamenti con l'organizzazione criminale; la corrispondenza è soggetta a visto di censura
Attribuisce all'autorità giudiziaria la funzione di disporre il controllo della corrispondenza e, se ritiene, di delegare l'attività al direttore o a un appartenente all'amministrazione; consente all'autorità giudiziaria, in seguito al visto, di disporre il trattenimento se la corrispondenza può compromettere indagini, prevenzione dei reati o la sicurezza e l'ordine dell'istituto
art. 15 Cost.
Principio secondo cui ogni limitazione del diritto di corrispondenza e della libertà deve basarsi su un provvedimento dell'autorità giudiziaria; il controllo non può essere meramente amministrativo ma richiede presidio giurisdizionale
Disciplina i reclami avverso provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria; reclamo generico e reclamo devolutivo: la qualificazione del reclamo e l'ambito della cognizione influiscono sulla possibilità per il giudice di esaminare il provvedimento impugnato
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Consente al giudice, nell'ambito del procedimento, di acquisire d'ufficio elementi e informazioni utili per il giudizio, pertanto il tribunale del reclamo può integrare il quadro istruttorio
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Elenca le ipotesi di ricorso per cassazione; nel caso la difesa ha dedotto vizio di diritto e motivazionale, ma le censure sono state ritenute generiche e inammissibili
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, compreso l'onere delle spese e il possibile versamento di una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel regime 41-bis la corrispondenza è soggetta a controllo e può essere trattenuta se, anche in base a elementi di contesto delle immagini, sussiste un fondato sospetto che esse possano veicolare messaggi contrari alla sicurezza o all'ordine dell'istituto.
- Il controllo e il trattenimento devono poggiare su un provvedimento dell'autorità giudiziaria o su una delega di essa; un provvedimento giudiziario definitivo sul trattenimento preclude la riapertura della questione con istanze reiterative prive di nuovi elementi.
- Nei reclami avverso provvedimenti di trattenimento il giudice deve motivare sinteticamente le ragioni del diniego e può valutare sia l'identificabilità delle persone raffigurate sia, soprattutto, elementi di contesto (ambientazione, oggetti, disposizione dei soggetti) che possano far sorgere il rischio di messaggi criptici.
- Le censure generiche o meramente speculative sulla mancanza di pericolo non sono sufficienti in sede di cassazione: occorrono elementi concreti e specifici per dimostrare l'illogicità o la contraddittorietà della valutazione di merito.
- Le questioni già decise con provvedimento definitivo non possono essere rinnovate con reclami reiterativi salvo che emergano fatti nuovi o elementi istruttori sopravvenuti che giustifichino la riapertura.
- Il giudice del reclamo, pur non procedendo a un esame esaustivo come in primo grado, può integrare il quadro probatorio acquisendo informazioni ex officio e deve adattare la decisione all'evoluzione della situazione detentiva quando siano forniti elementi aggiornati e concreti.
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