Cassazione Penale, Ordinanza n. 17297/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già condannato in primo grado per una contravvenzione, poi riqualificata dalla Corte d'appello da un reato originariamente contestato a un diverso reato contravvenzionale, con rideterminazione della pena in venti giorni di arresto. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la difesa deduceva che la Corte d'appello avesse omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine quinquennale si fosse maturato il 24 gennaio 2025. La doglianza era quindi incentrata esclusivamente sulla maturazione della prescrizione e sulla conseguente necessità di proscioglimento per estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha osservato che, per effetto della riforma introdotta dalla legge n. 134 del 2021, la prescrizione cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado per i reati a essa soggetti, mentre per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 opera, nei giudizi di impugnazione, il diverso istituto dell'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., subordinato al mancato rispetto dei termini massimi per appello e cassazione. Poiché il reato era stato commesso il 24 gennaio 2020, la prescrizione non era maturata, essendo intervenuta la sentenza di primo grado il 23 aprile 2024 prima del decorso integrale del termine, e non era neppure configurabile l'improcedibilità, perché l'appello era stato definito con sentenza il 19 maggio 2025 entro il termine biennale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicata come fattispecie originariamente ritenuta integrata in primo grado, poi riqualificata in appello.
Indicato come reato contravvenzionale in cui la Corte d'appello ha riqualificato il fatto e per il quale ha rideterminato la pena.
art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 134 del 2021
Norma richiamata per l'introduzione dell'art. 161-bis c.p., che fa cessare definitivamente il corso della prescrizione con la sentenza di primo grado.
"il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado"
Stabilisce che, per i reati soggetti alla disciplina richiamata, la prescrizione non continua a decorrere dopo la sentenza di primo grado.
art. 2, comma 2, legge n. 134 del 2021
Richiamato come base dell'introduzione dell'istituto dell'improcedibilità nei giudizi di impugnazione.
Prevede l'improcedibilità dell'azione penale se il giudizio di impugnazione non si definisce entro i termini stabiliti, indicati in sentenza come due anni per l'appello e un anno per la cassazione.
art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2021
Richiamato per l'applicazione della disciplina dell'improcedibilità ai procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 1 gennaio 2020.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- Per i reati rientranti nella disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, la prescrizione non prosegue oltre la pronuncia della sentenza di primo grado.
- Nei procedimenti relativi a reati commessi dal 1 gennaio 2020, la verifica della definizione del giudizio di impugnazione va compiuta non più in termini di prescrizione, ma in termini di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., con riferimento ai termini massimi previsti per appello e cassazione.
- Se il giudizio di primo grado si conclude prima del maturare del termine prescrizionale, non può essere dichiarata la prescrizione in sede di impugnazione quando opera la regola della cessazione definitiva del suo corso con la sentenza di primo grado.
- L'improcedibilità non è configurabile quando il giudizio di appello si sia definito entro il termine massimo previsto dalla legge.
- Un motivo di ricorso fondato esclusivamente sulla prescrizione è manifestamente infondato se la disciplina applicabile al caso concreto sposta la verifica sul diverso istituto dell'improcedibilità e i relativi termini risultano rispettati.
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