Cassazione Penale, Sentenza n. 20662/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 29/11/2022 che aveva annullato, in relazione ad uno dei capi di imputazione provvisori, l'ordinanza del GIP di Avellino disponendo la scarcerazione dell'imputato e confermando il resto. La difesa, con tre motivi riassunti ex art.173-bis disp.att. cod.proc.pen., deduce: (i) violazione dell'art.606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza di motivazione in relazione al capo M (presunta "estorsione ambientale"); (ii) violazione dell'art.606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. per errata applicazione dell'art.629 cod.pen.; (iii) nuovamente violazione dell'art.606 lett. e) per carenze motivazionali rispetto al capo P. In sostanza la difesa censurava la mancata analisi puntuale degli indizi relativi ai singoli episodi ed una motivazione generica del Tribunale del Riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art.606, comma terzo, cod.proc.pen. Rigetta i motivi come generici e manifestamente infondati, ritenendo che il Tribunale del Riesame abbia adeguatamente motivato la decisione, in particolare spiegando che il capo di imputazione descriveva un clima intimidatorio collettivo (la cosiddetta "estorsione ambientale") e che non era necessario elencare ed esaminare singolarmente tutti gli episodi o esercizi citati. La Corte ha quindi confermato (per quanto riguarda l'oggetto del ricorso) l'operato del Tribunale del Riesame e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen.
Norme richiamate
art.173-bis disp.att. cod.proc.pen.
Norma utilizzata per il riassunto dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ricorda che i motivi sono stati riassunti conformemente a tale disposizione.
art.606 lett. e) cod.proc.pen.
Contestata dalla difesa per presunta carenza motivazionale. La Corte interpreta che il Tribunale del Riesame ha dato motivazione adeguata sul piano concettuale e probatorio, respingendo la censura.
art.606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen.
Richiamata dalla difesa per presunta errata applicazione di norme penali (art.629). La Corte valuta la doglianza priva di fondamento rispetto alla lettura data dal tribunale del riesame.
Norma dell'estorsione (violenza o minaccia). La Corte chiarisce che la figura della cosiddetta "estorsione ambientale" non costituisce un delitto diverso ma è un'estorsione caratterizzata dalle minacce provenienti da gruppi organizzati; non richiede necessariamente atti violenti materiali, essendo sufficiente la minaccia che genera soggezione.
art.606 comma terzo cod.proc.pen.
Base normativa per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte applica tale disposizione per motivi di merito e di forma dei motivi dedotti.
Norma che dispone le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità, in particolare la condanna alle spese processuali e al versamento nella Cassa delle ammende; la Corte la applica per condannare il ricorrente a Euro 3.000,00.
Sentenza Cass. Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020
Giurisprudenza richiamata come principio interpretativo dell'"estorsione ambientale": conferma che il fenomeno è un'estorsione comune connotata dalla gravità derivante dall'origine collettiva delle minacce e dalla loro capacità di creare uno stato di soggezione nel territorio.
Sentenza Cass. Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014 (Rv. 261632)
Precedente utilizzato per descrivere l'estorsione ambientale come fenomeno collettivo che opera in determinati territori e che può creare uno stato di soggezione nelle vittime; la Corte ne riprende i criteri interpretativi.
Massime di principio
- Per censurare la motivazione di un provvedimento in Cassazione occorre confrontarsi direttamente e specificamente con le pagine e i punti motivazionali del provvedimento impugnato: argomentazioni generiche sono respinte come aspecifiche e inammissibili.
- La "estorsione ambientale" non è un reato autonomo ma una modalità aggravata di estorsione: può essere configurata da un clima intimidatorio collettivo anche in assenza di episodi di violenza materiale, purché emergano minacce e uno stato di soggezione nelle vittime.
- Quando l'imputazione provvisoria descrive un quadro generale di minacce e vittime (catalogo esemplificativo), non sempre è necessario che il giudice del riesame analizzi singolarmente ogni episodio o esercente; è sufficiente la prova del clima intimidatorio e delle minacce che lo generano.
- Se la difesa intende censurare la mancata specificazione degli episodi nel capo di imputazione, deve preventivamente criticare la redazione del capo (genericità/incompletezza) e non limitarsi a lamentare la mancanza di analisi nel merito.
- In sede di Cassazione avverso provvedimenti cautelari, la mancata precisione o genericità dei motivi di ricorso può comportare l'inammissibilità e l'addebito di spese e ammende al ricorrente.
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