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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30998/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Giudice di pace di Modena per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva un unico motivo: nullità della sentenza per violazione del diritto di partecipazione all'udienza, sostenendo che l'imputato, detenuto per altra causa, non era stato tradotto in aula nonostante la comunicazione del difensore, e che non risultava alcuna rinuncia a comparire; la doglianza veniva ricondotta agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 c.p.p. La Corte ha però rilevato, dall'esame degli atti processuali, che lo stato di detenzione per altra causa non era noto all'autorità procedente, che l'imputato era stato ritualmente citato e che alla prima udienza il difensore non aveva sollevato alcuna eccezione sul punto. Inoltre, il ricorso è stato ritenuto non specifico quanto alle concrete modalità con cui tale stato sarebbe stato comunicato e quanto al contenuto dell'eccezione proposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di nullità processuale, perché smentito dagli atti: lo stato di detenzione non era noto al giudice procedente, l'imputato era stato ritualmente citato e la difesa non aveva tempestivamente eccepito alcunché. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    invocato dalla difesa quale norma sulla nullità per violazione del diritto di partecipazione dell'imputato all'udienza

  • art. 179 c.p.p.

    richiamato dalla difesa come disciplina della nullità dedotta

  • art. 507 c.p.p.

    richiamato in relazione all'ammissione di un testimone nell'udienza di rinvio

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092

    precedente richiamato per affermare che, sulla specifica eccezione proposta, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali trasmessi

Massime di principio

  • La deduzione di una nullità processuale per mancata traduzione dell'imputato detenuto richiede una specifica allegazione del fatto, delle modalità e del momento in cui lo stato detentivo sia stato portato a conoscenza dell'autorità procedente.
  • Quando la nullità è prospettata come eccezione che impone il controllo diretto sugli atti, la Corte di cassazione può verificare la fondatezza della doglianza mediante l'esame del fascicolo processuale trasmesso.
  • Se dagli atti risulta che lo stato di detenzione per altra causa non era noto al giudice procedente e l'imputato era stato ritualmente citato, la doglianza sulla mancata traduzione è manifestamente infondata.
  • La mancata tempestiva eccezione della difesa in udienza, a fronte della presenza del difensore e della regolare citazione dell'imputato, indebolisce radicalmente la deduzione della nullità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico o non specifico, soprattutto se non indica in modo puntuale le circostanze di fatto poste a fondamento dell'eccezione processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleImmigrazione
IstitutiNullità processuale

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