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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19557/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il detenuto ha impugnato davanti al Tribunale di Messina il provvedimento con cui era stato disposto il trattenimento, con oscuramento parziale, di una missiva indirizzata a lui e pervenuta alla Casa circondariale di Spoleto. Nel reclamo e poi nel ricorso per cassazione ha dedotto la violazione degli artt. 18-ter, 69 e 41-bis dell’ordinamento penitenziario, nonché degli artt. 2, 3, 25 e 111 Cost. e degli artt. 3, 6 e 8 CEDU, lamentando anche un vizio di motivazione: secondo il ricorrente, il contenuto della lettera riguardava la mera fornitura di carne, argomento già noto e già trattato nella corrispondenza, come desumibile da documentazione allegata; pertanto non vi sarebbe stato alcun contenuto illecito o comunque tale da giustificare il parziale oscuramento. La Corte rileva però che il Tribunale aveva già osservato che, nel testo concreto della missiva, l’argomento apparente della "carne" era intrecciato con riferimenti ulteriori, eccentrici rispetto alla semplice fornitura, idonei a richiedere una manifestazione di volontà; da qui la legittimità dell’oscuramento parziale per preservare esigenze di ordine pubblico o sicurezza, senza imporre una limitazione sproporzionata alla libertà di corrispondenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure manifestamente infondate e meramente rivalutative, perché dirette a proporre una lettura alternativa del contenuto della missiva rispetto a quella già logicamente e giuridicamente motivata dal Tribunale. Ha quindi confermato la decisione impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 18-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Disciplinato come parametro della censura del ricorrente in tema di limitazioni alla corrispondenza del detenuto.

  • art. 69 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Richiamato dal ricorrente come norma violata nel procedimento di reclamo avverso il trattenimento della corrispondenza.

  • art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, in relazione ai controlli sulla corrispondenza carceraria.

  • art. 2 Cost.

    Invocato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato.

  • art. 25 Cost.

    Invocato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato.

  • art. 3 CEDU

    Invocato dal ricorrente come parametro convenzionale asseritamente violato.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente come parametro convenzionale asseritamente violato.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato in relazione alla libertà di corrispondenza e alla proporzionalità della sua compressione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, applicata nel caso concreto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del contenuto del provvedimento impugnato, quando la motivazione di merito sia logica e giuridicamente coerente.
  • Nel controllo sulla corrispondenza del detenuto, l’oscuramento parziale della missiva è legittimo quando il contenuto concreto presenti profili ulteriori rispetto a quelli apparenti e la misura sia funzionale a tutelare esigenze di ordine pubblico o di sicurezza, purché sia adottata in modo proporzionato.
  • La verifica della proporzionalità della limitazione alla libertà di corrispondenza deve essere effettuata bilanciando la tutela della sicurezza con la compressione del diritto del detenuto, e l’oscuramento parziale può costituire soluzione meno invasiva del trattenimento integrale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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