Cassazione Penale, Sentenza n. 40095/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello avverso la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari; contestato difetto di motivazione sulla adeguatezza e proporzionalità della misura alla luce della pena definitivamente inflitta e censurata la motivazione relativa alla prognosi negativa sulla concessione della sospensione condizionale della pena
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente la scelta della misura valorizzando precedenti significativi, in particolare una condanna precedente per evasione commessa durante il regime di arresti domiciliari e contestuale commissione di furto aggravato, e che la prognosi negativa ai sensi dell'art. 163 c.p. fosse correttamente motivata con riferimento alle circostanze dei reati e alla spinta criminosa. Inoltre la Corte ha confermato che l'art. 275, comma 2-bis, c.p.p. vieta la custodia in carcere quando la pena presumibile è inferiore a tre anni ma non ostacola l'applicazione degli arresti domiciliari o di altre misure meno afflittive. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Individuazione della norma procedurale cui era conforme il provvedimento impugnato (base procedurale per il provvedimento di rigetto dell'appello in materia di misura)
Norma richiamata dal Procuratore generale per chiedere le conseguenti statuizioni in caso di inammissibilità del ricorso (richieste sanzionatorie e processuali conseguenti)
Utilizzata per giustificare la prognosi negativa ai fini della non concessione della sospensione condizionale della pena, basata sulla valutazione del pericolo di reiterazione e sulle circostanze dei fatti
art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
(non applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio di merito, la pena sia inferiore a tre anni)
La Corte interpreta la norma nel senso che il divieto riguarda specificamente la custodia in carcere; non impedisce l'applicazione degli arresti domiciliari o di altre misure coercitive meno afflittive anche quando il giudice preveda una pena detentiva non superiore a tre anni
Massime di principio
- La mera entità relativamente contenuta della pena prevista non obbliga il giudice ad adottare la misura coercitiva meno afflittiva se sussistono elementi oggettivi che indicano responsabilità e inaffidabilità del soggetto (es. precedenti, reati commessi violando misure restrittive)
- La scelta della misura cautelare richiede una motivazione che valuti la personalità, la condotta e il concreto pericolo di reiterazione: la segnalazione di precedenti specifici (es. evasione per commettere furti) è elemento pregnante per una prognosi negativa
- L'art. 275, comma 2-bis, c.p.p. esclude solo la custodia in carcere quando la pena prevedibile è inferiore a tre anni; non impedisce invece l'applicazione degli arresti domiciliari o di altre misure meno gravose
- Per impugnare con successo la misura cautelare o la prognosi negativa occorre dedurre vizi motivazionali rilevanti e specifici, non il semplice dissenso rispetto alla valutazione operata dal giudice
- La valutazione sulla sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) può legittimamente essere negativa se emergono elementi che fanno ritenere concreta la possibilità di recidiva, soprattutto quando i reati sono stati commessi nell'ambito di comportamenti che dimostrano una persistente spinta criminosa
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