Cassazione Penale, Sentenza n. 36708/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di assise di appello di Firenze, decidendo in esito a giudizio abbreviato sugli appelli degli imputati e del Procuratore generale — il cui ricorso per cassazione era stato convertito in appello ai sensi dell’art. 580 c.p.p. — aveva parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale, escludendo per tutti gli imputati l’attenuante del fatto di lieve entità riferita al sequestro di persona a scopo di estorsione e aumentando le pene. Gli imputati erano accusati di avere agito come esecutori materiali, su mandato di un coimputato separatamente giudicato, sequestrando una persona ritenuta responsabile della sottrazione di una partita di cocaina e commettendo, nel medesimo contesto, estorsione, rapina e lesioni; a uno degli imputati era contestata anche una tentata estorsione. Il primo ricorrente ha contestato l’esclusione dell’attenuante, sostenendo l’analogia con il caso esaminato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 68 del 2012; ha inoltre negato il concorso nella rapina, deducendo che la sottrazione della collana sarebbe stata iniziativa estemporanea e imprevedibile di un correo, e ha censurato gli aumenti di pena per continuazione. Il secondo ricorrente ha contestato la recidiva, sostenendo che la motivazione non ne giustificasse l’applicazione nonostante il riconoscimento in primo grado della sua subvalenza; ha inoltre censurato l’esclusione dell’attenuante per la breve durata della privazione della libertà e per la valorizzazione degli altri reati satellite. Il terzo ricorrente ha dedotto l’inammissibilità dell’impugnazione del Procuratore generale, poiché, nel giudizio abbreviato e in assenza di modifica del titolo di reato, il pubblico ministero non poteva appellare la condanna e, secondo la difesa, non poteva neppure recuperare tale facoltà attraverso la conversione del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Ha ritenuto non censurabile in cassazione l’esclusione dell’attenuante del fatto di lieve entità: il sequestro era stato accuratamente progettato, anche mediante un’imboscata, ed era stato accompagnato da grave violenza fisica, minacce, umiliazioni, lesioni e dalla sottrazione violenta di effetti personali. Ha respinto come manifestamente infondata la censura relativa alla rapina, rilevando che la partecipazione attiva e condivisa all’intera azione rendeva prevedibile la condotta predatoria e giustificava il concorso ordinario ex art. 110 c.p.; era irrilevante quale correo avesse materialmente sottratto la collana e quale destinazione le fosse stata data. La censura sugli aumenti per continuazione è stata ritenuta non consentita, perché la statuizione del primo giudice non era stata impugnata e si era quindi formata una preclusione. Quanto alla recidiva, la Corte ha rilevato che non era stata applicata, o era stata implicitamente ritenuta subvalente, e che mancava comunque un interesse concreto e attuale alla censura. Le ulteriori doglianze sull’attenuante sono state assorbite dal richiamo alle ragioni già esposte. Infine, ha giudicato corretta l’ammissibilità dell’impugnazione del Procuratore generale: la sentenza di condanna resa in giudizio abbreviato, senza modifica del titolo di reato, era oggettivamente inappellabile per il pubblico ministero; il ricorso del Procuratore generale era pertanto un ricorso ordinario per cassazione contro sentenza inappellabile, consentito dagli artt. 606, comma 2, e 608, comma 1, c.p.p., e la sua conversione in appello per connessione con l’appello dell’imputato non ne mutava la natura originaria.
Norme richiamate
La statuizione risulta insindacabile in questa sede poiché è stata compiuta, senza violazioni di legge o manifeste illogicità, una attenta valorizzazione di alcuni elementi di fatto decisivi, quali la circostanza che il sequestro non era stato un atto illecito improvvido ed estemporaneo ma accuratamente progettato anche attraverso una imboscata nei confronti della vittima, tratta in inganno nel farle ritenere di doversi incontrare per scopi leciti con terze persone.
La valutazione della lieve entità del sequestro estorsivo, condotta considerando gli elementi concreti dell’azione e sorretta da motivazione non illogica né viziata da violazioni di legge, non è riesaminabile in cassazione.
Le conclusioni della Corte territoriale sono del tutto ragionevoli – e, per questo, immuni da censure rilevabili in questa sede - nel ritenere sussistente il pieno concorso di persone nel reato di rapina, rimanendo irrilevante quale dei correi si fosse impadronito del bene sottratto alla vittima e che destinazione vi avesse dato successivamente alla commissione del delitto.
La partecipazione condivisa all’azione criminosa può fondare il concorso pieno nella rapina anche se la sottrazione materiale del bene è eseguita da un correo e non è provata la successiva condivisione del profitto.
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. è configurabile nel solo caso in cui l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto - nelle sue forme del dolo indeterminato, alternativo o eventuale - e, pertanto, solo allorquando esso non sia stato rappresentato come possibile sviluppo ulteriore o alternativo della condotta criminosa concordata.
Il concorso anomalo è configurabile soltanto quando il reato diverso non sia stato voluto neppure a titolo di dolo indiretto e non sia stato rappresentato come possibile sviluppo ulteriore o alternativo della condotta concordata.
La conversione del ricorso per cassazione in appello, secondo la previsione dell’art. 580 del codice di rito, è un rimedio di tipo tecnico che risponde all’esigenza concreta di porre davanti allo stesso giudice dell’impugnazione due mezzi di gravame diversi proposti da due parti diverse, ma non trasforma la natura del ricorso per cassazione, che tale resta dal punto di vista della volontà della parte che lo ha proposto, alla quale non è attribuibile la conversione in appello, evenienza a lei estranea ed imprevedibile.
La conversione prevista dall’art. 580 c.p.p. coordina mezzi d’impugnazione diversi davanti allo stesso giudice, ma non modifica la natura originaria del ricorso per cassazione né la volontà della parte che lo ha proposto.
La sentenza di condanna di primo grado era stata resa all’esito del giudizio abbreviato, sicché, ai sensi dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., il Pubblico ministero non poteva proporre appello, salvo che non fosse stata disposta una modifica del titolo di reato, circostanza processuale non verificatasi nel caso in esame.
Nel giudizio abbreviato il pubblico ministero non può appellare la sentenza di condanna se non è stato modificato il titolo di reato; in tal caso la sentenza è oggettivamente inappellabile per tutte le articolazioni del pubblico ministero.
Essendo oggettivamente inappellabile, il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale, poi convertito in appello, non può qualificarsi, come vorrebbe il ricorrente, come ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., dal momento che tale strumento è concesso, ai sensi del primo comma di tale norma, a chi ha diritto di appellare la sentenza di primo grado e, per sua scelta, opta per il ricorso immediato (anche detto, non a caso, ricorso per saltum).
Il ricorso immediato per cassazione presuppone che la parte abbia il diritto di appellare la sentenza e scelga di rinunciare all’appello; non è configurabile quando la sentenza è oggettivamente inappellabile per quella parte.
In quanto ricorso ordinario, esso era esperibile dal Procuratore generale quale unico rimedio avverso la sentenza di primo grado, secondo quanto prevedono gli artt. 606, comma 2 e 608, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui consentono il ricorso per cassazione, anche del Procuratore generale, contro sentenze inappellabili, quale era, per l’appunto, quella di condanna resa nel primo grado del presente processo, celebratosi con il rito abbreviato e che non aveva modificato il titolo di reato.
Il ricorso ordinario per cassazione è proponibile contro una sentenza inappellabile, compresa la condanna resa in giudizio abbreviato senza modifica del titolo di reato.
In quanto ricorso ordinario, esso era esperibile dal Procuratore generale quale unico rimedio avverso la sentenza di primo grado, secondo quanto prevedono gli artt. 606, comma 2 e 608, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui consentono il ricorso per cassazione, anche del Procuratore generale, contro sentenze inappellabili, quale era, per l’appunto, quella di condanna resa nel primo grado del presente processo, celebratosi con il rito abbreviato e che non aveva modificato il titolo di reato.
Il Procuratore generale può ricorrere ordinariamente per cassazione contro le sentenze oggettivamente inappellabili, comprese quelle di condanna emesse all’esito di giudizio abbreviato senza modifica del titolo di reato.
Massime di principio
- L’attenuante del fatto di lieve entità nel sequestro a scopo di estorsione va valutata alla luce delle concrete modalità dell’azione e degli indici relativi a natura, mezzi, pianificazione, violenza, durata e conseguenze della privazione della libertà. Una valutazione di merito sorretta da motivazione non manifestamente illogica e priva di violazioni di legge non è sindacabile in cassazione.
- Nel concorso di persone, la responsabilità per una rapina commessa nel contesto dell’azione criminosa condivisa può essere affermata a titolo di concorso ordinario quando il reato predatorio sia prevedibile quale sviluppo della condotta concordata; non è necessario che ciascun concorrente compia materialmente la sottrazione o partecipi alla successiva destinazione del bene.
- Il concorso anomalo ex art. 116 c.p. richiede che il reato diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto e non sia stato rappresentato come possibile sviluppo ulteriore o alternativo della condotta criminosa concordata.
- La conversione del ricorso per cassazione in appello ai sensi dell’art. 580 c.p.p. non altera la natura originaria dell’impugnazione né trasforma la volontà della parte che l’ha proposta.
- Nel giudizio abbreviato, se la sentenza di condanna non modifica il titolo di reato, il pubblico ministero non può appellarla e la sentenza è oggettivamente inappellabile per tutte le articolazioni dell’ufficio. Contro di essa il Procuratore generale può proporre ricorso ordinario per cassazione ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608, comma 1, c.p.p.; tale impugnazione non è un ricorso per saltum ex art. 569 c.p.p., che presuppone il diritto di appellare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36589/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36592/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36674/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36675/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36677/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36678/2026 del 19/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →