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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13033/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16/05/2024. Dal testo emerge che un primo motivo riguardava la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ma tale motivo è stato oggetto di rinuncia. Il secondo motivo attaccava il trattamento sanzionatorio, e su tale doglianza risulta che la corte di merito aveva già accolto la relativa censura. Residua dunque un ulteriore motivo, formulato in termini del tutto generici, con cui si lamentava la mancanza di motivazione e l'asserita omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p., senza però indicare specificamente quale passaggio della decisione fosse viziato o perché la motivazione fosse mancante, a fronte di una motivazione di merito descritta come articolata e conclusiva. La Corte ha ritenuto tale doglianza meramente assertiva e non specificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il ricorso era manifestamente infondato per la totale genericità della censura di mancanza di motivazione, formulata senza specificazione alcuna, e che comunque non vi erano censure utilmente spendibili sulla responsabilità, poiché il primo motivo era stato rinunciato e sul trattamento sanzionatorio vi era già stato accoglimento in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    richiamato quale qualificazione giuridica del fatto in materia di stupefacenti, ma il relativo motivo di ricorso è stato rinunciato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    invocato dal ricorrente in modo generico; la Corte rileva l'assenza di specificazione e dunque la non accoglibilità della doglianza.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci la mancanza di motivazione deve indicare in modo specifico il vizio dedotto e il punto della decisione asseritamente carente; una censura meramente generica è inammissibile.
  • Quando il ricorrente rinuncia a un motivo e l'altro è già stato accolto in appello, non residuano censure utili sulla responsabilità tali da fondare ulteriori doglianze sulla decisione impugnata.
  • L'invocazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere formulata in modo astratto o assertivo, ma richiede l'indicazione concreta di un'evidente causa di proscioglimento desumibile dagli atti; in mancanza, il motivo è manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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