Cassazione Civile, Ordinanza n. 39183/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da due avvisi di accertamento IVA per l'anno 2004, preceduti da istanza di accertamento con adesione, fondati su un processo verbale di constatazione che contestava una illegittima detrazione d'imposta relativa a quattro fatture, l'infedele presentazione della dichiarazione, l'irregolare tenuta della contabilità e una condotta finalizzata, secondo l'Ufficio, a consentire la detrazione del costo di lavori di appalto. Il primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo; la CTR aveva confermato. In Cassazione il contribuente ha dedotto: 1) l'esistenza di un giudicato esterno derivante dall'assoluzione in sede penale per i medesimi fatti; 2) la violazione delle norme sul termine per ricorrere, sostenendo che il ricorso era stato spedito tempestivamente e che la CTR aveva erroneamente considerato il momento di ricezione invece di quello di spedizione; 3) la violazione del diritto di difesa e un omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo e inammissibile il terzo.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il primo e dichiarato inammissibile il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la tempestività del ricorso di primo grado applicando il criterio del momento di spedizione e provveda anche sulle spese. Il profilo sul preteso giudicato penale non è stato accolto perché nel processo tributario non opera un automatismo di vincolo derivante dalla sentenza penale; il secondo motivo è stato accolto perché il giudice di merito aveva sbagliato a considerare la data di ricezione dell'atto anziché quella di spedizione.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro del ricorso per cassazione; la Corte rileva che alcuni motivi erano formulati senza indicazione del corretto paradigma, con difetto di specificità.
art. 8 del d.l. n. 16 del 2012
è invocato dal ricorrente in relazione al preteso giudicato esterno derivante dall'assoluzione penale, ma la Corte esclude che da tale sentenza derivi automaticamente un giudicato nel processo tributario.
artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992
sono richiamati per il tema della tempestività del ricorso tributario; la Corte accoglie la censura perché il giudice di merito ha considerato la ricezione dell'atto invece della sua spedizione.
art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992
è indicato per ribadire che nel processo tributario vigono limiti probatori specifici e possono avere ingresso presunzioni semplici.
art. 24 Cost.
è invocato nel terzo motivo a sostegno della dedotta violazione del diritto di difesa, ma la censura è dichiarata inammissibile per genericità e difetto di specificità.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente giudicato esterno vincolante sull'accertamento fiscale, perché i due giudizi sono autonomi e si fondano su regole probatorie diverse.
- L'eventuale assoluzione penale non impedisce che, in sede tributaria, lo stesso fatto sia valorizzato sulla base di indizi o presunzioni semplici sufficienti secondo il diverso standard probatorio del processo tributario.
- Ai fini della tempestività del ricorso tributario, quando opera la dissociazione degli effetti della notificazione tra notificante e notificato, rileva la data di spedizione dell'atto e non quella di ricezione da parte del destinatario.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e chiaramente ancorate al decisum impugnato; motivi generici, cumulativi o privi dell'indicazione del corretto vizio dedotto sono inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39028/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39029/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39030/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39031/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39032/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39033/2021 del 09/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →