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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32428/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare (poi sostituita per la Marzano con arresti domiciliari). Contestano: (1) violazione degli artt. 125, comma 3 e 292 c.p.p. per mancata considerazione di un motivo nuovo (riqualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, DPR 309/1990); (2) insufficienza e carenza logica della motivazione quanto al quadro dei gravi indizi in relazione ai reati contestati (per Fracella: indizi desunti da alcune intercettazioni e poche condotte contestate; per Marzano: posizione marginale, mera connivenza in quanto moglie, cifre in screenshot e carte prepagate non dimostrerebbero consapevolezza, conversazioni non provano consapevolezza della cessione o dell'occultamento); chiedono inoltre la riqualificazione di alcuni reati come di minore gravità (art. 73, comma 5). (3) censurano la sussistenza e la attualità delle esigenze cautelari e la mancata valutazione individualizzata (tra cui il cosiddetto "tempo silente" di quasi due anni), e la proporzionalità delle misure adottate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto che la richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, DPR 309/1990 era generica e, a ogni modo, la ricostruzione fattuale del Tribunale era incompatibile con la fattispecie di "associazione per fatti di lieve entità": l'attività era reiterata, su ampio arco temporale, con numerose transazioni, ruoli suddivisi, modalità organizzative (sim, telefoni, luogo d'incontri, cessione a credito e ricariche su postepay), linguaggio convenzionale e approvvigionamenti stabili, il che preclude la qualificazione ex art. 74, comma 6. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato inammissibili le censure generiche che non confrontano in modo specifico le argomentazioni del Tribunale; ha confermato la valutazione dei gravi indizi: per Fracella emergeva dalle intercettazioni e dagli appunti la sua funzione di pusher e rendiconto dei crediti; per Marzano sono stati valorizzati il possesso della carta prepagata con ricariche significative, le annotazioni contabili sul suo telefono, conversazioni che la vedevano impegno nella pesatura/confezionamento e indicazioni sul luogo di occultamento (dove fu rinvenuta cocaina) e conversazioni che dimostravano cessioni a terzi. Sul terzo motivo la Cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e ha confermato la congruità e l'adeguatezza delle misure: nel caso di Fracella la detenzione in carcere era ritenuta necessaria per la pericolosità e l'inidoneità degli arresti domiciliari a impedire contatti esterni; per Marzano gli arresti domiciliari sono stati confermati come adeguati. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La norma che disciplina l'associazione per ilittuosi fini di traffico di stupefacenti nella forma "per fatti di lieve entità" è interpretata restrittivamente: configurabile solo se i sodali hanno programmato esclusivamente fatti di lieve entità e l'organizzazione è incompatibile con modalità e volumi tali da indicare traffici di maggiore gravità. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'assetto organizzativo e la ripetitività delle condotte escludono la riqualificazione ai sensi di questo comma.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede talune fattispecie di traffico di stupefacenti. La Corte rileva che la mera invocazione di riqualificazione dei reati fine ai sensi di questo comma, senza interesse concreto e senza adeguato confronto argomentativo, non è idonea ad infirmare la contestazione associativa e la valutazione cautelare.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Riguarda la motivazione dell'ordinanza del riesame e l'esame dei motivi nuovi in sede di gravame; la Corte ha ritenuto che la dedotta violazione era infondata perché il motivo nuovo era esposto in modo generico e, comunque, l'ordinanza impugnata aveva implicitamente rigettato la richiesta di riqualificazione.

  • art. 292, cod. proc. pen.

    Norma sulla decisione che rigetta la richiesta di riesame e i relativi limiti motivazionali; la Corte ha ritenuto assorbente la motivazione complessiva del Tribunale e priva di vizi la scelta motivazionale.

  • art. 275, cod. proc. pen.

    Stabilisce la presunzione relativa dell'esigenza cautelare e l'adeguatezza della misura carceraria in presenza di contestazione associativa; la Corte ha richiamato tale presunzione: per superarla la difesa deve produrre elementi concreti che dimostrino dissoluzione del sodalizio o perdita di collegamenti.

Massime di principio

  • La richiesta di riqualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, DPR 309/1990 deve essere sostenuta da argomentazioni e prove concrete: deduzioni generiche sono inefficaci.
  • Quando il giudice ricostruisce un assetto organizzativo fatto di ruoli, ripetizione nel tempo, place d'incontro, modalità di pagamento e linguaggio convenzionale, è probabile che escluda la qualificazione come "attività di lieve entità".
  • Le censure sulla carenza del quadro indiziario in Cassazione richiedono un confronto puntuale e specifico con le argomentazioni di merito; non basta proporre una diversa valutazione delle stesse risultanze.
  • Per contrastare la misura cautelare fondata su un'associazione è necessario fornire elementi concreti che provino la perdita di collegamento del soggetto col sodalizio (es. prove di disimpegno, intervallo temporale con fatti nuovi che dimostrino cessazione dell'attività), non solo affermazioni generiche.
  • Indizi come intercettazioni in cui si indica un soggetto come "pusher", annotazioni contabili sul cellulare, uso di carte prepagate con ricariche consistenti, partecipazione alla pesatura/confezionamento e rinvenimento di stupefacente nel luogo indicato sono elementi forti e spesso decisivi per la ricostruzione della responsabilità e per la conferma delle esigenze cautelari.
  • Il "tempo silente" (assenza di fatti emersi nel periodo intermedio) può essere rilevante solo se accompagnato da prove che attestino la cessazione del rapporto con l'associazione; altrimenti non supera la presunzione di necessità della custodia quando esistono elementi di continuità e pericolosità.
  • Nell'impugnazione di provvedimenti de libertate il sindacato di legittimità verifica la completezza e la coerenza della motivazione: occorre dunque articolare censure precise che mettano in evidenza illogicità o omissioni specifiche, non mere alternative valutative.

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