Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20107/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società ha convenuto in giudizio il proprietario del fondo confinante chiedendo, in sostanza, la regolazione del confine tra i rispettivi immobili e l'accertamento che la strada presente sul posto fosse gravata da una servitù di passaggio a favore del convenuto solo fino al raggiungimento del suo immobile, con esclusione di ulteriori transiti, passaggi e soste oltre quel punto. Il convenuto ha resistito chiedendo la determinazione del confine sulla base dei titoli e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio sulla stradella fino a uno slargo oltre il suo fabbricato, nonché la condanna dell'attrice a realizzare opere di contenimento delle acque piovane. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e meramente per relationem, priva di autonomo percorso argomentativo; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c., 116 c.p.c. e 2697 c.c., oltre a omessa pronuncia/travisamento della prova orale; 3) violazione dell'art. 1158 c.c. e di altre norme in tema di prova e usucapione; 4) omessa pronuncia sul diritto di recingere la proprietà anche nel tratto ulteriore di strada; 5) illegittimità della condanna alle spese ex art. 91 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza di appello del tutto apparente e non validamente resa neppure per relationem, perché sostanzialmente appiattita sulla decisione di primo grado senza reale esame delle specifiche censure dell'appello. Conseguentemente ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza d'appello deve contenere una motivazione effettiva e intellegibile; non è sufficiente una adesione acritica alla decisione di primo grado priva di autonoma argomentazione.

  • art. 111 Cost.

    Il provvedimento giurisdizionale deve essere sorretto da motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 156 c.p.c.

    Il vizio motivazionale rileva quando impedisce il raggiungimento dello scopo conoscitivo essenziale dell'atto.

  • art. 116 c.p.c.

    È stata invocata la violazione delle regole di valutazione della prova, ma il relativo esame è rimasto assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    È stata dedotta una erronea ripartizione o valutazione dell'onere della prova, ma il motivo non è stato esaminato per assorbimento.

  • art. 1158 c.c.

    È stata denunciata la violazione della disciplina dell'usucapione, ma la censura è rimasta assorbita.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata prospettata omessa pronuncia su una domanda relativa al diritto di recingere il fondo, ma il relativo esame è rimasto assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    È stata contestata la condanna alle spese, ma la questione è rimasta assorbita dalla cassazione con rinvio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con deposito di memorie.

Massime di principio

  • La sentenza di appello non può limitarsi a recepire integralmente la decisione di primo grado: è necessaria una motivazione autonoma che dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni del rigetto dei motivi di gravame.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di secondo grado compie una effettiva valutazione critica delle censure proposte e non si risolve in un'adesione acritica e apodittica alla pronuncia precedente.
  • Quando viene accolto un motivo di ricorso che investe la nullità della motivazione della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa deve essere rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
  • L'onere del giudice di appello di confrontarsi con i motivi specifici dell'impugnazione è parte essenziale del dovere di motivazione e della validità della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.