Cassazione Civile, Ordinanza n. 25897/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il difensore d'ufficio aveva chiesto alla Corte d'appello la liquidazione del compenso residuo per l'attività svolta in favore dell'assistita ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo aver già riscosso solo una parte di quanto spettante anche a seguito di attività esecutiva di recupero del credito professionale. Il giudice dell'opposizione ex artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 aveva accolto solo parzialmente la domanda, ritenendo che la riduzione di un terzo ex art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002 dovesse operare anche sulle somme relative all'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale, incluse quelle svolte ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il difensore deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la dimidiazione riguarda soltanto i compensi maturati nell'ambito del procedimento penale per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio, e non anche le attività successive e autonome di recupero del credito professionale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva applicato la riduzione ex art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002 anche ai compensi relativi alle attività dirette al recupero del credito professionale. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché si conformi al principio di diritto indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002
La riduzione di un terzo dei compensi del difensore d'ufficio ammesso al patrocinio a spese dello Stato opera solo per le prestazioni rese nel procedimento in favore della parte patrocinata, non per le attività successive e autonome di recupero del credito professionale.
Richiamato dalla giurisprudenza citata per escludere la riduzione sulle spese dell'opposizione del difensore al decreto di liquidazione, quando la controversia riguarda solo la misura del compenso dopo l'esaurimento della prestazione.
artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002
Costituiscono la base procedurale dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione nel sistema del patrocinio a spese dello Stato.
È menzionato come strumento utilizzato nelle procedure di recupero del credito professionale; tali attività non rientrano nell'ambito della riduzione del compenso prevista per la difesa nel procedimento penale.
È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la riduzione legale del compenso del difensore va applicata solo alle prestazioni professionali rese nel procedimento per il quale è stata riconosciuta l'ammissione al beneficio, non ad attività ulteriori e autonome di recupero del credito professionale.
- Quando la controversia tra avvocato e amministrazione riguarda esclusivamente la misura del compenso dopo l'esaurimento della prestazione difensiva, non è consentita una riduzione automatica delle spese del giudizio di opposizione fondata sulla disciplina propria del compenso patrocinato.
- In sede di legittimità, l'errore nell'estensione dell'ambito applicativo di una norma di riduzione del compenso integra violazione di legge censurabile ex art. 360 n. 3 c.p.c.
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