Ordinanza n. 93/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento, previa adozione delle adeguate misure di tutela cautelare a) dell'ordinanza n. 85 del 6.11.2025, notificata il 7.11.2025, recante acquisizione al patrimonio comunale ex art. 31comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.; b) del verbale di accertamento di inadempienza all'ordinanza di demolizione di lavori edili abusivi notificato il 9.10.2025; c) di ogni ulteriore atto laddove lesivo degli interessi della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale di manufatti abusivi, verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria dell'immobile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio comunale, adottata ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, nonché il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti. Il giudice ha ritenuto non fondata, allo stato, la richiesta di sospensione dell'acquisizione, poiché al momento del sopralluogo e dell'adozione del provvedimento la demolizione spontanea non era stata completata: le attività erano state volontariamente sospese, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, sicché non era stato raggiunto lo scopo dell'eliminazione fisica dei manufatti. È stata invece ritenuta fondata la censura relativa all'applicazione retroattiva della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, introdotto dalla legge n. 164/2014. Il termine di novanta giorni per adempiere all'ordinanza di demolizione, notificata l'11 dicembre 2013, era infatti già scaduto prima dell'entrata in vigore della legge, avvenuta il 12 novembre 2014.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta soltanto con riguardo alla sanzione pecuniaria, della quale è stata sospesa l'efficacia in ragione della sua applicazione retroattiva. È stata invece rigettata la sospensione dell'ordinanza di acquisizione dei manufatti al patrimonio comunale, poiché la demolizione non era stata ultimata prima dell'adozione dell'atto e non risultava quindi raggiunto lo scopo sostanziale della sanzione demolitoria. L'udienza pubblica di discussione è stata fissata per gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale
L'acquisizione ha natura dichiarativa e comporta l'acquisto ipso iure del bene identificato nell'ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di novanta giorni; tuttavia, se la demolizione è completata, anche tardivamente, prima dell'adozione dell'atto di acquisizione da trascrivere, l'acquisizione non procede perché è stato raggiunto lo scopo della demolizione.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
La sanzione pecuniaria non può essere applicata retroattivamente quando il termine per ottemperare all'ordinanza di demolizione era già scaduto prima dell'entrata in vigore della disposizione che l'ha introdotta.
entrata in vigore il 12 novembre 2014
La disposizione introduttiva della sanzione pecuniaria è applicabile soltanto a situazioni maturate dopo la sua entrata in vigore.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
Costituisce la base processuale per la tutela cautelare incidentale richiesta nel giudizio.
Massime di principio
- L'acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale prevista dall'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 ha natura dichiarativa e l'acquisto del bene si produce ipso iure alla scadenza del termine di novanta giorni fissato dall'ordinanza di demolizione, ferma la necessità dell'atto ai fini della relativa formalizzazione e trascrizione.
- La demolizione eseguita tardivamente impedisce l'acquisizione al patrimonio comunale soltanto se è stata completata prima dell'adozione del provvedimento di acquisizione; la mera avvenuta avvio dei lavori o la loro sospensione volontaria non dimostrano il raggiungimento dello scopo della sanzione demolitoria.
- La sanzione pecuniaria introdotta dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non può essere applicata quando il termine di novanta giorni per ottemperare all'ordinanza di demolizione era già scaduto prima dell'entrata in vigore della legge n. 164/2014, poiché ciò costituirebbe applicazione retroattiva della sanzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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