Cassazione Penale, Ordinanza n. 16821/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato a mesi sette di reclusione, con riconoscimento della continuazione, per i reati di danneggiamento aggravato e danneggiamento seguito da incendio/rovina di cose, ascritti rispettivamente ai capi a) e b). Il ricorso per cassazione era affidato a un motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. c), c.p.p. e art. 125, comma 3, c.p.p., lamentando che la sentenza di appello avesse motivato per relationem a quella di primo grado senza spiegare perché fosse stata disattesa la tesi difensiva. In particolare, si sosteneva che non fosse stata adeguatamente valutata la giustificazione dell’imputato, il quale aveva attribuito la condotta di danneggiamento a un presunto stato di esagitazione conseguente all’assunzione di farmaci.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e sostanzialmente di merito, perché non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva legittimamente richiamato per relationem la sentenza di primo grado solo per la ricostruzione dei fatti, mentre aveva confutato specificamente le censure difensive, reputando non dimostrata la tesi dell’esagitazione da farmaci e valorizzando plurimi precedenti dell’imputato per condotte violente, anche specifiche, in un arco temporale ampio. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale base del capo di imputazione relativo al danneggiamento aggravato contestato.
Norma incriminatrice richiamata quale base del secondo capo di imputazione contestato.
Invocato dalla difesa come parametro del ricorso per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale.
Richiamato dalla difesa per contestare l’adeguatezza della motivazione della sentenza di appello.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione in termini generici e senza un effettivo confronto con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
- La motivazione per relationem è legittima quando il giudice di appello richiami la decisione di primo grado per la ricostruzione del fatto, purché la sentenza di secondo grado confuti poi in modo puntuale le doglianze difensive.
- Le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente, come unico apparato argomentativo, se sono motivate con criteri omogenei e con struttura logica uniforme.
- La deduzione di una causa giustificativa o di una spiegazione alternativa della condotta deve essere sorretta da elementi concreti; in mancanza, il giudice può valorizzare i precedenti dell’imputato e il quadro complessivo di condotte pregresse per escludere la credibilità della tesi difensiva.
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