Cassazione Civile, Ordinanza n. 09003/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione imposte dirette e IVA, contestando ricavi non dichiarati per operazioni ritenute antieconomiche e costi ritenuti non deducibili per difetto di inerenza. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando mancanza di motivazione specifica sulla conferma dell'annullamento anche quanto al costo di euro 33.650,00 ritenuto indeducibile per difetto di inerenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il vizio di motivazione denunciabile in cassazione si configura solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o sia obiettivamente incomprensibile, cioè quando l'anomalia integri una violazione di legge costituzionalmente rilevante. Nel caso concreto la CTR, pur con motivazione concisa, aveva esposto in modo comprensibile le ragioni della decisione, richiamando la valutazione unitaria dell'operazione economica e la sua complessiva convenienza, nonché le deduzioni della contribuente anche in ordine ai costi di transazione e alla loro inerenza. Ne è derivato il rigetto del ricorso e la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come parametro processuale insieme alle norme sulla motivazione per censurare la sentenza tributaria d'appello.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Richiamato quale norma sulla concisa esposizione dei motivi in sentenza, la cui violazione è stata allegata dalla ricorrente.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per sostenere la censura di motivazione insufficiente o mancante.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come vizio processuale per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
- Una motivazione sintetica è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è nulla solo perché ritenuta insufficiente o non analitica, purché il nucleo argomentativo sia percepibile.
- Nel giudizio tributario, la valutazione dell'antieconomicità di singole operazioni e della deducibilità dei costi deve essere apprezzata nel contesto complessivo dell'operazione economica quando il giudice di merito motivi in tal senso.
- La censura di omessa motivazione non può essere accolta se la sentenza d'appello richiama, anche per relationem, le rationes della decisione di primo grado e le controdeduzioni della parte, purché dal testo emerga che il punto controverso è stato considerato.
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