Cassazione Penale, Ordinanza n. 05052/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che lo aveva condannato per evasione. Nel ricorso deduceva vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità penale e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali doglianze erano del tutto generiche e apodittiche, prive dell'indicazione di elementi specifici idonei a scalfire la decisione di merito; ha inoltre evidenziato che la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata; la sentenza di merito aveva affermato la responsabilità dell'imputato per evasione.
Non citato nel testo; il riferimento è all'art. 385 cod. pen., quale reato contestato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a deduzioni meramente assertive e generiche, senza indicare specificamente gli elementi di fatto o di diritto che avrebbero imposto una diversa decisione.
- Le censure che contestano la motivazione della sentenza impugnata devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi e non possono risolversi in formule apodittiche o in una reiterazione di doglianze già disattese nei gradi di merito.
- Quando la motivazione della sentenza di appello sia logica, coerente e completa, la mera riproposizione di contestazioni generiche non è idonea a fondare un valido motivo di ricorso.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla Corte.
Come è indicizzato
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