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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21479/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo ricevuto nel marzo 2018, deducendo che le cartelle esattoriali richiamate nell’atto non gli erano mai state notificate e che i relativi crediti erano comunque prescritti, con termini diversi a seconda della natura dei tributi (quinquennale per tributi erariali e triennale per tassa automobilistica). In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto/in sostanza dichiarato inammissibile, perché i giudici di merito avevano ritenuto che le cartelle fossero state notificate via PEC e che, non essendo state tempestivamente impugnate, la pretesa fosse divenuta definitiva. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha proposto tre censure: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o inesistente, per avere il giudice recepito in modo apodittico la decisione di primo grado senza spiegare perché respingeva le doglianze su notifica e prescrizione; (2) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. per omessa pronuncia e mancato esame dei motivi di opposizione/appello, in particolare sulla mancata prova della notifica di alcune cartelle e sulla natura dei tributi; (3) violazione della disciplina del processo tributario telematico e delle norme sul deposito e sulla costituzione in giudizio, sostenendo che le notifiche via PEC fossero state depositate senza attestazione di conformità e senza adeguata correlazione con le cartelle, nonché che la costituzione dell’agente della riscossione fosse nulla o inesistente.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente ammissibile il ricorso del contribuente, nonostante la successiva iniziativa processuale dell’agente della riscossione, escludendo che operasse nel caso concreto una preclusione da consumazione del potere di impugnazione. Nel merito ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri. Ha ravvisato una motivazione solo apparente nella sentenza della CTR, perché il giudice d’appello aveva affermato in modo apodittico la regolarità della notifica delle cartelle e, di conseguenza, l’impugnabilità del preavviso solo per vizi propri, senza però esporre un percorso argomentativo comprensibile né confrontarsi davvero con le specifiche doglianze del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come base formale delle censure di violazione di legge dedotte nel ricorso per cassazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancanza o apparente presenza della motivazione integra un vizio di nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di esporre i motivi della decisione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    È il parametro costituzionale che impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario impone un obbligo di motivazione analogo a quello dell’art. 132 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per denunciare omessa pronuncia e contrasto tra chiesto e pronunciato.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato nel motivo che contesta la valutazione delle prove e delle notifiche prodotte.

  • art. 327 c.p.c.

    È menzionato per escludere, nel caso concreto, l’operatività della consumazione del potere di impugnazione rispetto al secondo ricorso successivamente proposto.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sulla disciplina del processo tributario telematico e del deposito degli atti.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 25-bis

    Richiamato dal ricorrente in relazione al processo tributario telematico e alle modalità di deposito/costituzione.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 54

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità della produzione documentale in appello.

Massime di principio

  • Nel processo civile e tributario, la sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e non consente di comprendere le ragioni della decisione.
  • Il giudice d’appello non può limitarsi a recepire in modo apodittico la decisione di primo grado: deve confrontarsi con i motivi di gravame e spiegare perché li ritiene infondati, specie quando siano contestate notifiche, prova documentale e prescrizione del credito.
  • Quando la motivazione della sentenza non consente di verificare su quali prove il giudice abbia fondato il proprio convincimento, si verifica un error in procedendo che determina la cassazione della decisione.
  • L’impugnazione di un atto consequenziale, come un preavviso di fermo, può essere dichiarata limitata ai vizi propri solo se sia stata adeguatamente accertata e motivata la regolarità degli atti presupposti richiamati dall’amministrazione.
  • La consumazione del potere di impugnazione non opera automaticamente in presenza di un secondo ricorso: occorre verificare se il primo ricorso abbia validamente introdotto il giudizio di legittimità e se il successivo sia comunque tempestivo e processualmente ammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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