Cassazione Penale, Sentenza n. 16519/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per omessa declaratoria di estinzione per prescrizione anche del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), sostenendo che la data di consumazione va individuata non nella data di accertamento (26/05/2012) ma, in mancanza di elementi certi, in prossimità della denuncia di furto del fucile (17/02/2009), essendo il delitto di ricettazione istantaneo e quindi prescritto prima della sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la ricettazione sia delitto istantaneo consumato nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa; in mancanza di elementi che comprovino la data di acquisizione del bene, per il principio del favor rei il dies a quo della prescrizione deve essere individuato in prossimità della data della denuncia di furto (17/02/2009) e non nella data di accertamento (26/05/2012). Tenuto conto del massimo edittale aumentato di un quarto ex art. 161 c.p., il reato si è estinto per prescrizione intorno al 17/02/2019, prima della sentenza d'appello (09/04/2021). Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
La ricettazione è qualificata come reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa; da tale istante decorre il termine di prescrizione.
Stabilisce il decorso del termine di prescrizione a partire dal momento di consumazione del reato; la Corte ha applicato questo principio al caso concreto.
L'aumento del massimo edittale (nel caso concreto considerato per il calcolo della prescrizione) viene computato ai fini del termine prescrizionale.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il motivo di impugnazione in Cassazione relativo all'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto ammissibile e risolutivo tale motivo.
Massime di principio
- La ricettazione è reato istantaneo: si considera consumata quando l'imputato entra in possesso della cosa; la data di possesso è il dies a quo per la prescrizione.
- Se non esistono prove certe sulla data in cui l'imputato ha acquisito la cosa, in applicazione del principio del favor rei il momento consumativo va individuato in prossimità della data del reato presupposto (es. denuncia di furto).
- Per calcolare la prescrizione si deve considerare il massimo edittale della pena eventualmente aumentato (es. art. 161 c.p.); se il termine prescrizionale è scaduto prima della sentenza di merito, il reato deve essere dichiarato estinto.
- Non è corretto per il calcolo della prescrizione prendere come dies a quo la sola data di accertamento giudiziario dei fatti, se mancano elementi che attestino la data effettiva del possesso.
- È ammissibile il ricorso per cassazione fondato unicamente sulla mancata dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione; la Corte può annullare senza rinvio quando la prescrizione è intervenuta prima della sentenza impugnata.
- In situazioni analoghe gli avvocati della difesa dovrebbero verificare e valorizzare gli atti (es. denuncia di furto, documentazione temporale) per sostenere il dies a quo favorevole all'imputato; la Procura e i giudici devono valutare eventuali cause di sospensione o interruzione della prescrizione.
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