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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13761/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 18/06/2020 che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza commessa il 13/04/2015. Il ricorrente propone quattro motivi: 1) censura sulla presunta illegittima retroattività della sospensione dei termini di prescrizione disposta per l'emergenza sanitaria; 2) mancata verifica del regolare funzionamento dell'etilometro (omologazione, taratura, revisione) e richiamo alla giurisprudenza che pone a carico dell'accusa l'onere di prova in proposito; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per modestissimo superamento del limite (0,14 g/l) e contesto fattuale attenuante; 4) diniego della non menzione della condanna nel casellario, lamentando che la Corte di merito ha indebitamente posto in capo all'imputato l'onere di allegare il pregiudizio derivante dalla negazione della non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Calcolo temporale esposto: fatto 13/04/2015 + termine massimo 5 anni = 13/04/2020; aggiunte le sospensioni del processo (61 giorni in primo grado; 55 giorni in appello per sospensioni legate all'emergenza) portano la prescrizione oltre la data della sentenza di appello; nel frattempo, alla data della decisione di legittimità, la prescrizione era maturata. Considerato che sussiste la causa estintiva, la Cassazione ha ritenuto superfluo esaminare nel merito le questioni proposte e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. I giudici hanno escluso anche la necessità di pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., per mancanza di elementi evidenti che imponessero l'assoluzione di merito. Motivazione semplificata in applicazione di principi consolidati.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 129

    Consente alla corte di cassazione di dichiarare, anche d'ufficio, l'intervenuta causa estintiva del reato (es. prescrizione) maturata successivamente alla sentenza impugnata e di annullare senza rinvio quando ricorrono le condizioni.

  • codice penale, art. 131-bis

    Prevede la possibilità di non punibilità per particolare tenuità del fatto in specifiche ipotesi; nel caso si era prospettata la sua applicazione per il modesto superamento del tasso alcolemico, ma la Corte di legittimità ha ritenuto che non emergessero elementi tali da imporre un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2.

  • Corte di cassazione, Sez. 4 pen., n. 38618 del 06/06/2019 (Bertossi)

    In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere del pubblico ministero fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione

    Afferma l'onere probatorio a carico dell'accusa riguardo omologazione, revisione e corretto funzionamento dell'etilometro quando l'alcoltest è positivo.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 113 del 2015

    Citata dalla difesa in riferimento ai profili di prova sull'etilometro; nella prassi è richiamata per questioni di garanzia procedurale e di legittimità delle prove strumentali.

  • Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese) e Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Principi giurisprudenziali consolidati secondo cui la presenza di una causa estintiva del reato rende irrilevanti nullità e vizi della decisione impugnata e giustifica l'annullamento senza rinvio; inoltre chiariscono i limiti all'intervento di legittimità quando la causa estintiva è ormai intervenuta.

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'5 giugno 2016

    Richiamato per l'applicazione della motivazione semplificata in Cassazione quando ricorrono condizioni indicate nel decreto e nei principi consolidati della Corte.

Massime di principio

  • Se, anche successivamente alla sentenza di merito, interviene la prescrizione, la Corte di Cassazione può dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e annullare senza rinvio, rendendo irrilevanti per la decisione i profili di nullità o di merito non decisi.
  • La verifica formale di omologazione, taratura e revisione dell'etilometro è un onere probatorio dell'accusa quando l'alcoltest risulti positivo; la mancanza di tali accertamenti può costituire motivo di doglianza in giudizio, suscettibile di valutazione in sede di merito salvo che la prescrizione estingua il reato.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) richiede elementi tali da rendere manifesta l'improcedibilità o la non punibilità; se non è palese la non punibilità, la Corte di legittimità non provvede ad una pronuncia assolutoria di merito invocando l'art. 129, comma 2.
  • Il diniego della non menzione nel casellario non deve essere motivato imponendo al condannato l'onere di allegare i danni specifici che subirà; il giudice deve valutare e motivare autonomamente i criteri di interesse alla non menzione senza trasferire indebitamente l'onere probatorio sull'imputato.
  • Le sospensioni straordinarie dei termini processuali (es. per emergenza sanitaria) influiscono sul computo della prescrizione; la loro applicazione può comportare il maturare della prescrizione e quindi l'estinzione del reato anche se le questioni di legittimità sulla retroattività della sospensione siano contestate.
  • Quando sussiste una causa estintiva sopravvenuta, le questioni processuali o di merito sollevate dall'imputato possono diventare irrilevanti per la decisione finale della Corte di Cassazione.

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