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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29540/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento TARES per l'anno 2013 emesso da un Comune nei confronti di una società titolare di licenza annuale per l'esercizio di attività di villaggio turistico-campeggio. La società aveva sostenuto di avere diritto alla riduzione tariffaria prevista dalla normativa regionale abruzzese per gli esercenti che effettuino la chiusura stagionale per sei mesi, avendo comunicato all'ente, dal 2004, la volontà di avvalersi di tale facoltà. Dopo un primo giudizio favorevole in parte alla contribuente, la sentenza fu cassata con rinvio perché la CTR non aveva considerato un documento relativo a tale comunicazione. Nel giudizio di rinvio la CTR ha però ritenuto che il documento prodotto dalla società non avesse valenza probatoria sufficiente, anche per il contrasto con altro documento del Comune di tenore opposto, e ha quindi accolto l'appello dell'ente. Con l'unico motivo del nuovo ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio non si era conformato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, che aveva mal valutato la documentazione e che il documento comunale era solo conseguenziale e non incompatibile con la sua tesi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha chiarito che la mancanza, nel ricorso, dell'indicazione analitica delle norme di diritto violate non comporta di per sé inammissibilità se la censura consente comunque di individuare il thema decidendum. Nel merito, ha affermato che nel giudizio di rinvio il giudice conserva i poteri di merito e di valutazione della prova entro i limiti del principio di diritto enunciato in cassazione; la precedente cassazione per vizio motivazionale non precludeva quindi alla CTR di riesaminare il materiale istruttorio e di ritenere non provata, con motivazione congrua, la circostanza dedotta dalla contribuente. La doglianza, in realtà, mirava a ottenere una nuova valutazione del fatto e degli elementi istruttori, attività non consentita in sede di legittimità, perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non il mero mancato apprezzamento di prove. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile in cassazione riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non la mera richiesta di rivalutazione delle prove o degli elementi istruttori.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione apparente o mancante non è fondata quando la decisione del giudice di rinvio espone in modo comprensibile le ragioni della valutazione probatoria compiuta.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva i poteri di indagine e valutazione della prova sui fatti non definitivamente accertati o non coperti dal principio di diritto.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 3, lett. c)

    È richiamato come base del combinato disposto che, insieme alla normativa regionale, consente la riduzione tariffaria per le attività che osservano il periodo di chiusura previsto.

  • L.R. Abruzzo 23 ottobre 2003, n. 16, art. 17, commi 4 e 5

    La norma regionale, come modificata, consente agli esercenti titolari di licenza annuale di avvalersi della chiusura per sei mesi mediante semplice comunicazione all'ente, ai fini del beneficio tariffario.

  • L.R. 28 dicembre 2011, n. 44, art. 115

    La modifica legislativa viene richiamata quale sostituzione dei commi 4 e 5 dell'art. 17 della legge regionale abruzzese.

  • art. 12 del regolamento comunale TARSU

    La norma regolamentare comunale deve essere interpretata in coerenza con la disciplina regionale sopravvenuta e richiamata dalla Cassazione nel precedente giudizio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice conserva i poteri di merito, compresa la valutazione delle prove, salvo il vincolo derivante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e dai fatti che quel principio presuppone come definitivamente accertati.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio: è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'omessa considerazione di singoli elementi di prova.
  • La mancata indicazione puntuale delle norme di diritto asseritamente violate non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso se la doglianza, nel suo complesso, consente di individuare con chiarezza le questioni dedotte.
  • Quando la parte invoca un beneficio tributario subordinato a un adempimento formale, l'onere di dimostrare l'effettivo compimento dell'adempimento grava su chi chiede il beneficio, specie se esistono documenti di segno contrario o comunque ambigui.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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