Cassazione Civile, Ordinanza n. 00600/2026 del 10/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, nominato difensore di due assistiti entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile di cognizione in materia contrattuale, ha contestato il decreto di liquidazione emesso dal tribunale ai sensi del testo unico spese di giustizia. In sede di opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 lamentava: la liquidazione della fase decisionale al minimo tabellare; il mancato riconoscimento della maggiorazione per la difesa di più parti prevista dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014; il mancato rimborso forfettario del 15% per spese generali. Il tribunale aveva accolto solo la domanda relativa alle spese generali e rigettato il resto. In cassazione il difensore ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 82 d.P.R. n. 115/2002, dell'art. 130 d.P.R. n. 115/2002 e il vizio di omesso esame in relazione al deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, sostenendo che tali attività avrebbero dovuto incidere sulla liquidazione della fase decisionale e che il giudice non avrebbe correttamente applicato i parametri tariffari; dall'altro la violazione dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 e dell'art. 82 d.P.R. n. 115/2002 per avere escluso la maggiorazione per l'assistenza di più parti. Il Ministero ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del difensore.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione, affermando che nel patrocinio a spese dello Stato il diritto al compenso spetta direttamente al difensore. Ha poi rigettato il primo motivo, ritenendo non sindacabile in cassazione la liquidazione contenuta tra i minimi e i massimi tabellari e rilevando che il ricorrente non aveva specificamente dimostrato la decisività dell'asserita mancata considerazione degli scritti conclusionali. Ha invece accolto il secondo motivo, chiarendo che la maggiorazione per la difesa di più parti ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 si applica obbligatoriamente alle prestazioni completate dopo il 23 ottobre 2022 e non è incompatibile con l'art. 82 d.P.R. n. 115/2002, purché la liquidazione resti entro i limiti tabellari consentiti. Ha inoltre precisato che l'identità di posizione processuale non coincide con l'identità delle questioni trattate. Di conseguenza ha cassato l'ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Benevento per un nuovo esame dell'opposizione e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Norma processuale richiamata per l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese del patrocinio a spese dello Stato.
Base dell'opposizione al decreto di pagamento/liquidazione emesso in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La Corte lo interpreta come norma che fissa il limite massimo della liquidazione, parametrata ai valori medi, ma non impone di liquidare sempre il valore medio né esclude la maggiorazione per più parti se la liquidazione resta nei limiti tabellari.
"gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà"
La disposizione opera la riduzione degli importi spettanti, ma non impedisce il riconoscimento della maggiorazione per la difesa di più parti secondo i parametri tariffari applicabili.
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
La maggiorazione per l'assistenza di più parti aventi la stessa posizione processuale è dovuta anche nel patrocinio a spese dello Stato per le prestazioni completate dopo il 23.10.2022.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
Non è applicabile, nel patrocinio a spese dello Stato, come criterio autonomo di aumento per particolare impegno, per il divieto e la disciplina speciale di cui all'art. 82 d.P.R. n. 115/2002.
art. 2, comma 1, lettera b), d.m. 13 agosto 2022, n. 147
Rileva per l'entrata in vigore della disciplina tariffaria applicabile alle prestazioni completate dopo il 23.10.2022.
art. 6 d.m. 13 agosto 2022, n. 147
Richiamato come parte del combinato disposto che rende obbligatoria l'applicazione della nuova disciplina tariffaria alle prestazioni completate dopo il 23.10.2022.
art. 7 d.m. 13 agosto 2022, n. 147
Richiamato come parte del combinato disposto relativo all'efficacia temporale della nuova disciplina tariffaria.
Sono richiamati i numeri 3, 5 e il quarto comma per l'ammissibilità del ricorso per cassazione e dei vizi denunciabili.
È richiamato solo come modalità di decisione della causa nel giudizio presupposto; la Corte esclude che ciò comporti di per sé l'irrilevanza di eventuali scritti conclusionali.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Per il vizio di omesso esame il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e i profili di discussione e decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c. quale requisito di specificità del ricorso per cassazione.
La Corte ribadisce che, nel processo civile, la liquidazione in favore dello Stato e quella in favore del difensore ammesso al patrocinio non devono necessariamente coincidere.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, il diritto a impugnare il decreto di liquidazione spetta al difensore, quale unico titolare del credito verso lo Stato, e non al patrocinato.
- La liquidazione dei compensi professionali tra minimi e massimi tabellari è, di regola, sottratta al sindacato di legittimità; la motivazione diventa necessaria solo se il giudice si discosta ulteriormente dai parametri o li applica in modo non consentito.
- Il vizio di omesso esame è configurabile solo se il ricorrente indica specificamente un fatto storico decisivo, il dato da cui risulta, il momento della discussione processuale e la sua decisività; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- La maggiorazione per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 è applicabile anche nel patrocinio a spese dello Stato e non è incompatibile con l'art. 82 d.P.R. n. 115/2002, purché la liquidazione resti entro i limiti consentiti.
- Ai fini della maggiorazione per la difesa di più parti, l'identità di posizione processuale non richiede l'identità delle questioni di fatto e di diritto trattate, ma solo la comunanza della posizione processuale delle parti assistite.
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