Cassazione Penale, Ordinanza n. 15003/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, ma il testo dell'ordinanza riferisce che il motivo dedotto è affetto da genericità assoluta. La Corte di cassazione rileva che la decisione impugnata aveva già motivato in modo congruo sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto, mentre il ricorso non indica quali specifici vizi logici renderebbero affetta la motivazione della sentenza di appello. Dal testo emerge che il reato contestato è quello di evasione ex art. 385 c.p., ma non sono riportati i fatti concreti della condotta.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per individuare il reato di evasione oggetto del giudizio; la Corte afferma che la sentenza di appello aveva congruamente motivato sulla sussistenza dei suoi elementi costitutivi.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso non basta affermare l'esistenza di vizi logici della motivazione: occorre indicare in modo specifico le ragioni del preteso vizio e il punto della decisione che sarebbe erroneo.
- Quando il giudice di merito ha congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, la mera riproposizione di doglianze assertive o generiche non consente il sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La sentenza richiama, in chiave processuale, il reato di evasione come fattispecie già ritenuta integrata nei gradi di merito, senza rimetterne in discussione gli elementi costitutivi in sede di legittimità.
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