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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05810/2026 del 14/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La società fornitrice di energia elettrica agiva per ottenere il pagamento di euro 127.852,86, oltre accessori, quale corrispettivo di consumi elettrici maturati tra luglio 2012 e gennaio 2015. Deduceva di vantare il credito nei confronti della società cedente il ramo d'azienda e che tale debito fosse stato trasferito alla società convenuta ai sensi dell'art. 2560 c.c. La convenuta contestava la propria estraneità alla vicenda e chiedeva il rigetto della domanda. In primo grado la domanda veniva rigettata; in appello il gravame veniva dichiarato inammissibile per asserita mancanza dei requisiti di specificità ex art. 342 c.p.c. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse trascurato la prova della formale richiesta di copia delle scritture contabili della cedente, prova ritenuta rilevante per dimostrare la mancata conoscenza del debito in capo alla cessionaria. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 342 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che l'appello conteneva invece specifiche censure in fatto e in diritto contro la decisione di primo grado e che la declaratoria di inammissibilità fosse erronea e motivata in modo apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la corte d'appello avesse correttamente richiamato il principio di diritto sulla specificità dell'atto di appello, ma lo avesse poi applicato in modo errato al caso concreto, poiché dall'atto di appello emergevano effettivamente l'individuazione dei punti contestati e lo svolgimento di critiche argomentate alla sentenza di primo grado. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2560 c.c.

    Richiamato quale base della dedotta successione nel debito d'impresa in occasione della cessione di ramo d'azienda.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato per articolare i motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per denunciare una errata valutazione delle prove e una pretesa violazione del principio di disponibilità della prova.

  • art. 342 c.p.c.

    Interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con parte argomentativa idonea a confutare la decisione di primo grado, senza formule sacramentali o progetto alternativo di sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato a sostegno della censura di motivazione apparente o perplessa della sentenza d'appello.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma relativa all'istanza di esibizione di documenti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata quale rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'art. 342 c.p.c. richiede che l'impugnazione individui con chiarezza i capi e i punti della sentenza contestati e contenga una parte argomentativa che si confronti con le ragioni del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione.
  • La verifica della specificità dell'appello deve essere condotta sul concreto contenuto dell'atto di gravame: è illegittima la declaratoria di inammissibilità quando dall'atto emergano effettivamente le censure in fatto e in diritto rivolte alla sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità, la Corte può esaminare direttamente l'atto di appello come giudice del fatto processuale al fine di controllare la correttezza della valutazione di ammissibilità compiuta dal giudice di merito.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto e comporta la cassazione con rinvio, i motivi ulteriori restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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