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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36078/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura il rigetto dell'opposizione avverso il diniego del patrocinio a spese dello Stato. La difesa ha dedotto: (i) che l'esclusione prevista dall'art. 91 d.P.R. n.115/2002 riguarda solo il procedimento relativo al reato fiscale e non i precedenti penali; (ii) che il giudice dell'opposizione ha deciso su motivo diverso da quello devoluto (ha invocato la presunzione di superamento del reddito ai sensi dell'art. 76 comma 4-bis anziché pronunciarsi sull'operatività dell'art. 91); (iii) che il giudice non ha valutato le prove e le allegazioni difensive atte a superare la presunzione relativa prevista dall'art. 76 comma 4-bis (risalenza nel tempo della condanna, ruolo di semplice affiliato, situazione di impossidenza personale e familiare).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina e ha rinviato per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Messina. La Corte ha chiarito che: (a) la modifica introdotta dal d.lgs. n.34/2019 impone che l'esclusione dall'ammissione al patrocinio prevista dall'art. 91 opera solo quando l'ammissione è richiesta nel procedimento relativo al reato fiscale; (b) quando la condanna è per reati inseriti nell'art. 76 comma 4-bis ma l'ammissione è richiesta in procedimento diverso, opera una presunzione relativa di superamento del reddito, che il richiedente può superare con concrete prove; (c) il giudice dell'opposizione non poteva decidere su un motivo non oggetto del devoluto e doveva valutare le allegazioni prodotte per superare la presunzione; l'assenza o l'apparente insufficienza della motivazione configura violazione di legge, consentendo il sindacato in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Regola l'opposizione al decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'ordinanza che decide l'opposizione è sindacabile in Cassazione per violazione di legge, e può essere impugnata solo per le questioni devolute.

  • art. 76 comma 4-bis e 4-ter d.P.R. n. 115/2002

    Prevede una presunzione di superamento dei limiti di reddito per chi sia stato condannato in via definitiva per taluni reati (ora inclusi i reati fiscali): tale presunzione è relativa e può essere superata con prova contraria che il richiedente deve fornire.

  • art. 91 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'esclusione dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il condannato con sentenza definitiva per reati fiscali; alla luce delle modifiche legislative la Corte interpreta tale esclusione come operante solo con riferimento al procedimento relativo a quel reato (preclusione assoluta se l'ammissione è richiesta nel procedimento avente ad oggetto la condanna fiscale).

  • d.lgs. 7 marzo 2019, n. 34

    Ha inserito i reati fiscali nella lista di cui all'art. 76 comma 4-bis e ha modificato la portata dell'art. 91; la combinazione delle norme determina la distinzione tra preclusione assoluta nel procedimento fiscale e presunzione relativa negli altri procedimenti.

  • sentenza Corte Costituzionale 16 aprile 2010, n. 130

    Ha dichiarato che la presunzione di superamento dei limiti di reddito deve essere interpretata come relativa e quindi superabile con prova contraria.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lette le lett. b), c), e))

    Riferimento ai motivi di ricorso per cassazione invocati dalla difesa (vizi relativi alla motivazione, eccesso di potere rispetto al devoluto, violazione di legge). La Corte ha ritenuto ammissibili queste censure in quanto la mancata o apparente motivazione può tradursi in violazione di legge.

  • art. 96 comma 3 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede che il giudice non sia tenuto a compiere indagini d'ufficio sulle condizioni economiche dell'istante qualora sussista la presunzione prevista dall'art. 76 comma 4-bis e non siano stati allegati elementi concreti per superarla.

Massime di principio

  • Se il richiedente è stato condannato in via definitiva per un reato fiscale, l'esclusione dall'ammissione al patrocinio opera in modo assoluto solo se l'ammissione è richiesta nel procedimento relativo a quel reato; in altri procedimenti la condanna fiscale produce solo una presunzione relativa di superamento del reddito.
  • La presunzione prevista dall'art. 76 comma 4-bis è relativa: grava sul richiedente l'onere di allegare elementi concreti e documentali idonei a dimostrare la situazione di non abbienza; il giudice deve valutare tali prove, ma non ha l'obbligo di svolgere indagini d'ufficio se il richiedente non le produce.
  • L'opposizione ai sensi dell'art. 99 è un rimedio atipico e devolutivo: il giudice dell'opposizione non può decidere su questioni diverse da quelle introdotte dall'opponente (divieto di reformatio in pejus), e deve motivare specificamente le ragioni del rigetto.
  • La carenza o l'apparente mancanza di motivazione costituisce, se radicale, una violazione di legge sindacabile in Cassazione; pertanto, decisioni che liquidano le allegazioni difensive con affermazioni lacunose possono essere annullate e rimandate per nuovo esame.
  • In casi analoghi è utile produrre documentazione dettagliata (dichiarazioni dei redditi, certificazioni patrimoniali, documenti bancari, attestazioni familiari, evidenze sulla risalenza della condanna e sul ruolo effettivamente svolto) per consentire al giudice di valutare il superamento della presunzione.

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