Cassazione Penale, Sentenza n. 02039/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per errata applicazione dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (presupposto dell'idoneità del programma terapeutico per l'affidamento in prova) e per omessa e manifesta illogica motivazione circa il rischio di recidiva. Il ricorrente deduce che il Tribunale ha rifiutato l'affidamento terapeutico e la detenzione domiciliare fondandosi su valutazioni di pericolosità non attuali e su elementi errati (pregiudizi penali per fatti del 2009 e 2011, che il ricorrente contesta come inesistenti o assolti), nonché su due ammonimenti disciplinari in carcere e su note informative di P.S., senza confrontare o motivare adeguatamente in merito alle relazioni di sintesi e alla relazione psicologica acquisite (relazione di sintesi del 23/04/2025 e relazione psicologica del 09/04/2025) né all'idoneità del programma terapeutico allegato all'istanza; si contesta inoltre che l'impossibilità di reperire un ente di volontariato non possa da sola legittimare il diniego.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, constatando che il Tribunale di sorveglianza non ha valutato e non ha dato adeguato e critico confronto alle relazioni di sintesi e alla relazione psicologica presenti nel fascicolo, determinando così una ponderazione incompleta degli elementi decisivi per la concessione dell'affidamento terapeutico. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per un nuovo giudizio, con l'annotazione, se ricorrenti le condizioni, prevista dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196 (codice protezione dati personali).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Strumento di censura per motivazione carente, contraddittoria o manifestamente illogica; la Corte ha ritenuto che il vizio di motivazione dedotto rientri in tali ipotesi, giustificando l'annullamento per mancata considerazione di elementi essenziali.
art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309
Norma che individua il presupposto dell'idoneità del programma terapeutico per la concessione dell'affidamento in prova terapeutico; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato l'idoneità del programma e non abbia dialogato con le relazioni di sintesi che documentano l'osservazione intramuraria.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Norma sul codice in materia di protezione dei dati personali; la Corte ha disposto che, ricorrendone i presupposti, sia annotata l'informazione prevista da tale disposizione.
Massime di principio
- Il giudice di merito deve valutare e motivare specificamente il confronto con le relazioni di sintesi e con qualsiasi documento di osservazione intramuraria rilevante: l'omesso esame di tali relazioni può determinare l'annullamento della decisione.
- La Corte di Cassazione interviene quando la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; il sindacato non mira al merito sostitutivo ma alla correttezza e completezza del percorso argomentativo.
- I precedenti penali e i comportamenti disciplinari vanno valutati quanto alla loro attualità e pertinenza: errori materiali o mancanza di precisione nella ricostruzione dei precedenti possono indebolire la valutazione negativa della pericolosità sociale.
- La rilevanza di ammonimenti interni e di note informative di P.S. va ponderata nel contesto complessivo, con esplicitazione della loro incidenza sul rischio di recidiva; non è sufficiente un richiamo generico a condotte antisociali.
- L'assenza di un ente di volontariato disponibile non deve automaticamente precludere l'affidamento terapeutico: il Tribunale deve motivare concretamente perché tale mancanza impedisca la misura, valutando alternative o soluzioni.
- Chi richiede l'affidamento terapeutico dovrà allegare programmi terapeutici chiari e aggiornati e le relazioni di osservazione intramuraria; il giudice deve darne conto espressamente nel provvedimento motivato.
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