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Sentenza

Sentenza del 29/11/2017 n. 28538 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003. Ha contestato, da un lato, la produzione in appello del processo verbale di constatazione posto a fondamento dell'accertamento e, dall'altro, la motivazione sulla ritenuta inesistenza delle operazioni e dei costi relativi a lavori di ristrutturazione documentati mediante fatture.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il richiamo dell'avviso di accertamento al processo verbale di constatazione, anche se non allegato, poiché la contribuente ne aveva già avuto integrale conoscenza. È stata inoltre ritenuta ammissibile la produzione del verbale nel giudizio d'appello. La Corte ha giudicato congrua la motivazione della CTR circa l'inesistenza o l'inattendibilità delle operazioni, poiché le fatture provenivano da soggetti irreperibili, evasori totali, cessati o che ne avevano disconosciuto l'emissione, e non risultava adeguatamente provata l'effettiva esecuzione o riferibilità temporale dei lavori. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500 oltre accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, art. 43, come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006

    l'apertura del fallimento determina la interruzione del processo

    La disposizione non determina l'interruzione del giudizio di cassazione, poiché il processo davanti alla Corte di cassazione è dominato dall'impulso d'ufficio e non soggiace alle ordinarie cause di interruzione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso

    L'obbligo di allegazione dei documenti richiamati nell'atto impositivo non opera quando il contribuente abbia già avuto di tali documenti una conoscenza integrale e legale, come nel caso del processo verbale di constatazione già comunicato.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    La questione relativa alla legittimità dell'accertamento emesso ai sensi di tale disposizione era divenuta definitiva in quanto non specificamente impugnata in appello.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può richiamare un processo verbale di constatazione senza allegarlo materialmente, se il contribuente ne ha già avuto una conoscenza integrale e legalmente documentata.
  • La produzione del processo verbale di constatazione nel giudizio d'appello non comporta automaticamente una violazione di legge, soprattutto quando il documento era già noto al contribuente e serve a documentare una motivazione già contenuta nell'atto impositivo.
  • In presenza di fatture emesse da soggetti irreperibili, evasori totali, cessati o che disconoscono i documenti, l'Amministrazione può fornire elementi sufficienti a contestare l'effettività delle operazioni; spetta quindi al contribuente dimostrare concretamente la reale esecuzione delle prestazioni e la riferibilità dei costi al periodo d'imposta.
  • Le questioni non specificamente contestate in appello possono formare giudicato interno e non possono essere rimesse in discussione in cassazione.
  • Il fallimento della società non interrompe automaticamente il giudizio di cassazione, che prosegue secondo le regole proprie del giudizio di legittimità.

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