Cassazione Penale, Sentenza n. 08265/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Pisa ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il periodo relativo al procedimento n. 2410/2020 R.G.N.R., ritenendo che i redditi del 2022 superassero il limite previsto dall'art. 76 d.P.R. 115/2002. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che, poiché l'istanza era stata depositata il 29 marzo 2024, la rilevanza doveva essere attribuita al reddito relativo all'anno 2023 (che si assumeva sotto soglia) e non al 2022.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul piano giuridico viene confermato il principio consolidato secondo cui l'annualità reddituale rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è l'ultima dichiarazione per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia decorso il termine ultimo per la sua presentazione; una diversa annualità può essere considerata solo se la dichiarazione relativa è già stata effettivamente presentata al momento del deposito dell'istanza. Nel caso di specie non risulta provata l'effettiva presentazione della dichiarazione relativa al 2023, per cui la valutazione del giudice di merito sui redditi 2022 e la conseguente revoca sono state ritenute corrette. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 27 gennaio 2026.
Norme richiamate
Norma richiamata come base per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato su richiesta dell'ufficio finanziario.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76
Stabilisce i limiti reddituali rilevanti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la giurisprudenza interpreta che rileva l'ultima annualità per la quale sia decorso il termine di presentazione della dichiarazione al momento del deposito dell'istanza, salvo che la dichiarazione della annualità successiva sia già stata effettivamente presentata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79
Norma richiamata nella doglianza del ricorrente; nel caso non è risultato decisivo, essendo centrale l'interpretazione di art. 76 e la prova della presentazione della dichiarazione successiva.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 113
Richiamato per definire i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso revoche disposte su richiesta dell'ufficio finanziario: il ricorso in Cassazione è ammesso per violazione di legge.
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; la misura è stata ritenuta equa alla luce della giurisprudenza costituzionale.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Citata come parametro interpretativo in materia di determinazione della sanzione pecuniaria connessa all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per valutare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rileva l'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia decorso il termine di presentazione; una dichiarazione relativa a un annualità successiva conta soltanto se è già stata effettivamente presentata al momento dell'istanza.
- Il ricorrente che contesta l'annualità considerata per la verifica dei limiti reddituali ha l'onere di dimostrare che la dichiarazione della annualità più recente sia stata effettivamente presentata prima del deposito dell'istanza.
- Il ricorso per cassazione avverso revoche richieste dall'ufficio finanziario è ammesso soltanto per motivi di violazione di legge (incluse carenze di motivazione), non per un semplice dissenso sulle valutazioni di fatto o sulla congruità delle valutazioni del giudice di merito.
- La mancanza di confronto con il quadro normativo e la giurisprudenza consolidata può determinare la manifesta infondatezza del motivo e l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità per le ragioni sopra indicate, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di ammenda, secondo i criteri applicativi richiamati in fattispecie analoghe.
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