Cassazione Penale, Sentenza n. 46613/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto che in sede esecutiva fosse riconosciuta la continuazione ex art. 81 c.p. tra due condanne per reati commessi a Barletta il 12/06/2020 e il 17/07/2020 (furti/rapine e reati contro la persona e il patrimonio), sostenendo che sussistesse un medesimo disegno criminoso e che il Tribunale di Trani avesse errato nell'escludere le condizioni previste dall'art. 671 c.p.p. per il riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso perché infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente valutato l'assenza di elementi concreti e specifici idonei a dimostrare una programmazione preventiva unitaria dei reati; la contiguità cronologica e l'omogeneità formale dei reati sono state ritenute insufficienti e, anzi, interpretate come espressione della proclività del Mascolo alla commissione di reati. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma sulla continuazione è stata applicata nella parte interpretativa: per il suo riconoscimento è necessario dimostrare una programmazione unitaria preventiva dei reati, non bastano solo contiguità cronologica o identità di titolo di reato
Riferimento alle condizioni procedurali per la richiesta in sede esecutiva; il giudice ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere di allegazione richiesto da tale disciplina
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede prova di una 'deliberazione preventiva' che unisca i fatti in un disegno criminoso; elementi indiziari specifici, concreti e sintomatici devono essere allegati dal richiedente
- La sola contiguità spazio-temporale o l'identità del titolo di reato sono elementi insufficienti e, da soli, possono indicare solo un'abitualità criminosa anziché un progetto unitario
- Precedenti penali e modus operandi simili possono essere valutati dal giudice, ma essi possono avvalorare la propensione al reato e non sostituire la prova di una programmazione preventiva
- In sede di legittimità non è ammessa una rivalutazione meramente privata degli elementi di fatto se il giudice di merito ha fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica
- L'onere probatorio in materia di continuazione grava sul ricorrente: mancanza di allegazioni specifiche comporta il rigetto della richiesta
- Quando si valuta una domanda di continuazione in sede esecutiva, è necessario considerare congiuntamente omogeneità dei beni giuridici tutelati, modalità di esecuzione, contiguità spazio-temporale e prova che i reati successivi fossero almeno nelle linee essenziali preordinate al momento del primo fatto
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