Cassazione Penale, Sentenza n. 26029/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che, pur avendo riqualificato il fatto contestato al capo E da truffa in appropriazione indebita, ha confermato la stessa misura della pena complessiva fissata in primo grado. Il motivo principale dedotto (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.) è la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 81, comma secondo, e 646 c.p.: in concreto si sostiene che, dato che il fatto era stato commesso nel 2015, l'appropriazione indebita prevedeva allora una sanzione minima (nessuna indicazione di minimo, reclusione fino a 3 anni) inferiore rispetto alla truffa (reclusione da sei mesi a tre anni); perciò la Corte d'appello non avrebbe dovuto confermare la pena base già irrogata per il reato ritenuto più grave (e dunque ristrutturare la piramide sanzionatoria in modo da tenere conto della diversa gravità effettiva dei reati e della continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa alla dosimetria della pena: ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità, annullato la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena per i reati in continuazione e ha rinviato per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, per la determinazione della sanzione tenendo conto correttamente della riqualificazione (capo C come reato più grave) e dell'aumento per la continuazione con il capo E come reato satellite. La Cassazione ha spiegato che la Corte territoriale è incorsa in un errore nella percezione delle cornici edittali applicabili al momento del fatto (2015), rendendo incerta la legittimità della misura inalterata della pena e determinando la necessità del rinvio.
Norme richiamate
art. 646 c.p. (appropriazione indebita)
al momento del fatto (2015) prevedeva la reclusione fino a tre anni, senza indicazione del minimo edittale; dopo la novella del 9/1/2019 la cornice è reclusione da due a cinque anni, oltre la multa
La Corte ha rilevato che l'appropriazione indebita, così come configurata per il capo E, aveva nel 2015 una sanzione minima più lieve rispetto alla truffa; la riqualificazione in appropriazione indebita implicava quindi una diversa base di calcolo della piramide sanzionatoria
prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre la multa (cornice vigente al momento del fatto)
La truffa (capo C) prevedeva nel 2015 un minimo edittale più elevato (sei mesi) e pertanto, ai fini della determinazione del reato piu' grave in caso di continuazione, doveva essere considerata come base della piramide sanzionatoria
art. 2 c.p. (principio della legge penale nel tempo)
applicabile la novella dal 9/1/2019 ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore
La Corte ha richiamato l'art. 2 per precisare che le modifiche peggiorative intervenute con la novella del 2019 si applicano solo ai fatti successivi all'entrata in vigore, e non al fatto commesso nel 2015
Citato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione della sanzione e alla corretta qualificazione giuridica del fatto ai fini della determinazione della pena
art. 16, comma 3, codice di rito
Richiamato per i criteri di individuazione del reato piu' grave nella continuazione: quando le pene massime coincidono ma i minima differiscono, il reato con minimo maggiore va considerato piu' grave
art. 597, commi 3 e 4, c.p.p. (divieto di reformatio in peius)
La Corte ha chiarito che il divieto non impedisce la ristrutturazione della piramide sanzionatoria in appello purché la pena complessiva non risulti aumentata; tuttavia l'errore della Corte d'appello sulle cornici edittali ha reso necessario il rinvio
artt. 132 e 133 c.p. (criteri di determinazione della pena)
Al rinvio la Corte d'appello dovrà operare la nuova dosimetria della pena avendo piena facoltà di applicare i criteri generali e speciali di cui a tali norme
art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p. (motivi di ricorso)
Fondamento formale del motivo introdotto dal ricorrente (violazione di legge penale sostanziale)
Massime di principio
- La legge penale applicabile è quella vigente al momento del fatto; le modifiche normative successive si applicano solo ove espressamente previste (art. 2 c.p.)
- Nella continuazione, per individuare il reato piu' grave bisogna comparare le cornici edittali vigenti al momento del fatto: se le pene massime coincidono ma i minimi differiscono, il reato con minimo maggiore va considerato piu' grave (art. 16, comma 3, codice di rito richiamato dalla Corte)
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) impedisce l'aggravamento della pena complessiva in appello sul gravame del solo imputato, ma non vieta la ristrutturazione della piramide sanzionatoria o la modifica dei singoli segmenti purché la pena finale non aumenti
- Se il giudice d'appello riqualifica il fatto in un reato meno grave, può comunque operare un diverso giudizio comparativo delle circostanze e mantenere la pena complessiva invariata; tuttavia errori nella percezione delle cornici edittali comportano l'annullamento e il rinvio per nuova determinazione della pena
- In caso di dubbio sulla corretta base sanzionatoria (errore sul vigente trattamento edittale), la Cassazione è incline al rinvio ad altra sezione per nuova determinazione della pena, confermando l'affermazione di responsabilità quando non contestata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25802/2022 del 06/07/2022
- Sentenza penale · 6 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25805/2022 del 06/07/2022
- Sentenza penale · 6 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25808/2022 del 06/07/2022
- Sentenza penale · 6 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25811/2022 del 06/07/2022
- Sentenza penale · 6 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25812/2022 del 06/07/2022
- Sentenza penale · 6 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25815/2022 del 06/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →