Cassazione Penale, Sentenza n. 29616/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 455 c.p. (acquisto/possesso di banconote contraffatte) relativamente a banconote ricevute da Enrico Nigro. I motivi di impugnazione: (1) illegittimo uso delle intercettazioni come base decisoria, perché le registrazioni non risultavano acquisite; (2) vizi di motivazione e incongruenze delle testimonianze, contestando l'attribuzione di incontri e fatti a Romano, la valutazione delle deposizioni dei testi (Carfora, Liberti, Santoro) e l'interpretazione dei fatti; (3) illegittima trasmissione degli atti relativi alle dichiarazioni dei testimoni ex art. 207 c.p.p. anziché audizione; (4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e diniego della sospensione condizionale della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: le intercettazioni sono state richiamate solo come premessa investigativa e non costituiscono punto decisivo di illegittimità; le doglianze che mirano a una rivalutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità; il provvedimento di trasmissione degli atti ex art. 207 c.p.p. non è impugnabile per principio di tassatività delle impugnazioni; la valutazione negativa sulle attenuanti e sulla sospensione condizionale è motivata e non illogica. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ex art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
Norma che punisce chi acquista, riceve o mette in circolazione valuta falsa: il giudice lo ha ritenuto applicabile alla condotta di Romano in relazione alle banconote contraffatte ricevute da Nigro
art. 173 dispos. att. cod. proc. pen.
Limiti formali di enunciazione dei motivi di cassazione: il ricorso è stato redatto nei limiti richiesti da questa norma
Regola sull'esame dei testimoni e sulla possibilità di trasmettere gli atti alla Procura: la Corte ha ritenuto che l'avviso di cui al comma 1 riguarda lo svolgimento dell'esame e che il successivo provvedimento di trasmissione (comma 2) è collocato a valle della valutazione del contenuto della deposizione
Principio di tassatività delle impugnazioni: alcune censure (es. su provvedimenti non impugnabili) non potevano essere sollevate in cassazione
Norma che indica quali ordinanze sono impugnabili con la sentenza: la decisione ha richiamato questa norma per sostenere la non impugnabilità del provvedimento di trasmissione degli atti
Prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e la possibilità di versamento alla Cassa delle Ammende per ricorsi dichiarati inammissibili: la Corte ha applicato questa sanzione (euro 3.000,00)
D.L. 28/10/2020, n. 137, art. 23 comma 8 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; usata per procedura di deposito delle conclusioni scritte
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una generale rivalutazione del fatto e della prova: le censure che chiedono la riconsiderazione della ricerca probatoria sono inammissibili salvo vizi di legge o motivazionali specifici
- Le intercettazioni possono essere richiamate in sentenza anche come premessa investigativa; la questione della loro utilizzabilità deve essere sollevata e provata specificamente nei gradi precedenti
- I provvedimenti relativi alla gestione delle deposizioni (es. trasmissione degli atti ex art. 207 c.p.p.) possono non essere impugnabili in Cassazione per principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 c.p.p.)
- Il giudice di merito non è tenuto ad elencare e valutare ogni singolo elemento favorevole e sfavorevole nell'ambito della decisione sulle attenuanti generiche: è sufficiente che motivi la scelta richiamando gli elementi ritenuti decisivi
- La mancata concessione della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti può reggere il sindacato di legittimità se la motivazione non è manifestamente illogica
- La declaratoria di inammissibilità comporta, oltre al rigetto del ricorso, conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e possibile versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
- Chi impugna per questioni relative a captazioni audio/video dovrebbe custodire e far acquisire formale copia dei supporti e sollevare tempestivamente e specificamente la questione di utilizzabilità, altrimenti il richiamo alle intercettazioni rischia di essere aspecifico e inefficace
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