Cassazione Penale, Ordinanza n. 30763/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per ricettazione e riciclaggio. Il primo motivo riguardava la responsabilità per i reati contestati ai capi 1 e 2, ma la Corte lo ha ritenuto privo di specificità perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e non diretto a criticare in modo puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata. Inoltre il motivo tendeva a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici profili di illogicità, contraddittorietà o travisamento della motivazione. Con il secondo e il terzo motivo l'imputato censurava il trattamento sanzionatorio, ma le doglianze sono state ritenute generiche e manifestamente infondate, perché non evidenziavano specifici vizi nella quantificazione della pena e miravano in sostanza a una nuova valutazione della congruità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e comunque diretto a sollecitare una inammissibile rilettura del fatto e delle prove; ha poi reputato il secondo e il terzo motivo generici e manifestamente infondati in punto di pena, ribadendo che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, se sorretta da motivazione non illogica e non arbitraria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La graduazione della pena deve essere effettuata nel rispetto dei criteri legali di commisurazione della sanzione.
La determinazione della pena, compresa la sua base ed eventuali aumenti o diminuzioni, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai criteri di legge.
Norma richiamata per il reato di ricettazione contestato al capo 1.
Norma richiamata implicitamente/indirettamente per il reato di riciclaggio contestato al capo 2.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre censure già esaminate senza indicare gli specifici errori del provvedimento.
- È inammissibile il ricorso che, sotto l'apparenza di vizi motivazionali, chieda una nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché la rilettura degli elementi probatori è riservata al giudice di merito.
- In cassazione non è consentita una censura che miri soltanto a sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura del compendio probatorio, in assenza di specifici profili di illogicità, contraddittorietà o travisamento.
- La graduazione della pena, inclusa la scelta della pena base e la modulazione degli aumenti o delle diminuzioni, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non arbitraria.
- Quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica sulla congruità del trattamento sanzionatorio, purché risulti il rispetto dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
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