Cassazione Civile, Ordinanza n. 34812/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda contributi e sanzioni civili richiesti dall'ente previdenziale per l'anno 2005 nei confronti di un ingegnere libero professionista, non iscrivibile alla cassa professionale di categoria per la contemporanea titolarità di altra occupazione lavorativa e quindi tenuto all'iscrizione alla Gestione separata. Dopo una precedente cassazione con rinvio che aveva affermato l'obbligo di iscrizione per il 2005, la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha respinto l'eccezione di prescrizione del professionista, individuando il dies a quo nel termine per il pagamento del saldo contributivo annuale, e ha confermato le sanzioni civili irrogate dall'Inps per evasione contributiva. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla prescrizione contributiva, sostenendo che per le somme versate in acconto il termine dovesse decorrere dalla data dei singoli pagamenti e non dal saldo finale; con il secondo ha censurato la qualificazione della fattispecie come evasione contributiva e l'applicazione delle relative sanzioni, invocando la disciplina speciale e i criteri di interpretazione e prova. L'Inps ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che per i contributi dovuti in relazione all'anno di imposta la prescrizione decorre dal termine ultimo fissato per il pagamento dell'obbligazione contributiva annuale, cioè dal saldo, senza che i versamenti in acconto determinino un frazionamento del termine di prescrizione, poiché il debito contributivo è unitario. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati, rilevando che le sanzioni civili riferite al 2005, periodo anteriore all'entrata in vigore della disciplina richiamata, non sono dovute alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024, applicabile al caso in forza dell'art. 136 Cost., che esonera gli ingegneri e architetti non iscritti alla cassa di categoria ma iscritti ad altra gestione obbligatoria dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione nel periodo anteriore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle sanzioni e la causa è stata decisa nel merito, dichiarando che il ricorrente non è tenuto a pagarle per l'anno 2005. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la sopravvenienza della pronuncia costituzionale.
Norme richiamate
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
richiamato quale base della disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nella scadenza del termine finale per il pagamento del saldo contributivo annuale.
richiamato in relazione ai termini di versamento dei contributi e alla decorrenza della prescrizione.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997
consente, secondo la Corte, la possibile proroga del termine ultimo di pagamento mediante apposito D.P.C.m., con conseguente posticipazione del dies a quo prescrizionale.
art. 116, comma 8, L. n. 388/2000
richiamato dal ricorrente per contestare le sanzioni civili e la loro qualificazione come evasione contributiva.
invocati dal ricorrente in relazione all'interpretazione della disciplina e all'onere della prova sulla sussistenza dell'evasione contributiva.
art. 18, comma 12, d.l. n. 87/2011, conv. in L. n. 111/2011
dichiarato incostituzionale in parte qua dalla Corte costituzionale n. 55/2024 nella parte in cui non esonera dal pagamento delle sanzioni civili gli ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa ma iscritti ad altra gestione obbligatoria.
art. 136 Cost.
la declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetti nel giudizio pendente e rende non dovute le sanzioni civili per il periodo anteriore all'entrata in vigore della disciplina censurata.
art. 21 L. n. 6/1981
richiamato per qualificare la posizione degli ingegneri e architetti iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria e non iscritti alla cassa professionale.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali annuali, il termine di prescrizione decorre dall'ultimo termine utile per l'adempimento integrale dell'obbligazione, coincidente con la scadenza del saldo, e non si fraziona in ragione dei versamenti effettuati in acconto.
- Quando il debito contributivo è unitario, anche se versabile in più soluzioni, il relativo diritto di credito resta unico e soggiace a un unico termine di prescrizione, individuato nel momento finale di scadenza dell'intero obbligo.
- Una pronuncia di illegittimità costituzionale che incida sulla disciplina sanzionatoria si applica al giudizio pendente e può comportare l'esclusione del pagamento delle sanzioni civili per il periodo anteriore alla norma censurata.
- Se la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità elimina il fondamento normativo delle sanzioni, il giudice di legittimità può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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