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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22778/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva escluso il riconoscimento dello status di vittima della criminalità/degli aventi diritto ai benefici per causa di servizio, sostenendo che le lesioni subite durante un servizio di pattuglia, intervenendo per sedare un alterco per questioni di circolazione stradale, fossero riconducibili a un servizio di contrasto alla criminalità/ordine pubblico (missione) e dunque rientrassero nelle ipotesi tutelate dagli artt. 1, commi 563 e 564, legge n.266/2005 e dall'art.1 DPR n.243/2006. Impugnava altresì la ricostruzione del concetto di "particolari condizioni ambientali ed operative" necessario per il riconoscimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché chiedeva un nuovo esame di fatto e delle prove non consentito in sede di legittimità alla luce della c.d. doppia conforme (motivazione conforme tra primo e secondo grado). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse poiché la sentenza impugnata era sorretta da due autonome rationes decidendi (assenza di "missione" ex art.1, co.564 e assenza di "particolari" condizioni ambientali/operative) e il ricorrente aveva censurato solo una delle due. Di conseguenza è stato confermato che l'evento rientrava nei rischi connessi all'ordinaria attività di pattugliamento e non nei rischi specifici che giustificano il riconoscimento dello status richiesto. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge n.266 del 2005, art.1, co.563

    Il comma è richiamato per distinguere i rischi ordinari da quelli specifici che giustificano il riconoscimento della causa di servizio: la Corte ha ritenuto che le lesioni derivanti da normale pattugliamento non rientrino nelle ipotesi previste dal comma 563.

  • legge n.266 del 2005, art.1, co.564

    "la missione di qualunque natura"; "rischi specificamente attinenti ad operazioni di polizia preventiva o repressiva"

    Il comma disciplinando la "missione" e i rischi specifici è stato interpretato dalla Corte in senso restrittivo: va riconosciuta solo se il servizio era concretamente finalizzato a operazioni di polizia preventiva/repressiva o a una missione specifica; il semplice pattugliamento ordinario non è sufficiente.

  • D.P.R. n.243 del 2006, art.1

    Richiamato come normativa di coordinamento sull'individuazione delle condizioni che legittimano il riconoscimento dello status; la Corte ha ritenuto non applicabili tali garanzie alla fattispecie perché mancavano i presupposti di missione e di particolari condizioni operative.

  • art.360, n.5 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte ricorda che la Cassazione non riesamina i fatti quando la motivazione di merito è conforme nei due gradi e non viziata nei termini di cui all'art.360 n.5.

  • art.111 Cost.

    Citato a proposito del limite del sindacato sulla motivazione: la valutazione in Cassazione è ammessa solo se la motivazione è mancante, meramente apparente, contraddittoria o incomprensibile, condizioni non riscontrate nel caso.

  • art.276 c.p.c.

    Riferito al potere del giudice di merito di esaminare più questioni nel merito e alla possibilità che la sentenza sia sorretta da più rationes decidendi autonome; da ciò consegue l'inammissibilità del motivo che censura solo una delle rationes decisive.

  • D.P.R. n.115/2002, art.13, co.1-quater

    Richiamato per la statuizione sulle maggiori spese processuali e sull'obbligo, se dovuto, del versamento aggiuntivo del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere il riesame del merito dei fatti e delle prove quando le decisioni dei due gradi di merito si conformano (doppia conforme); i motivi che in sostanza chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Se la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurare ciascuna di esse: la mancata impugnazione di una delle ratio rende inammissibile o inefficace l'impugnazione complessiva rispetto al risultato.
  • Per ottenere il riconoscimento dello status di vittima della criminalità/causa di servizio ai sensi della legge n.266/2005 è necessario dimostrare l'esistenza di una "missione" o di rischi specifici e di "particolari condizioni ambientali e operative"; il mero svolgimento del servizio di pattugliamento e l'eventuale imbattersi in soggetti pericolosi non sono, di per sé, sufficienti.
  • Le questioni di diritto procedurale (limiti del sindacato di legittimità, ragioni multiple a sostegno della sentenza) possono determinare l'inammissibilità del ricorso anche quando i censure sostengono errori di diritto sostanziale; è quindi fondamentale impostare il ricorso di Cassazione sia sotto il profilo fattuale sia sotto quello processuale.
  • Nelle ipotesi di intervento che si vogliono configurare come operazioni di polizia preventiva o repressiva, occorre documentare la finalizzazione specifica dell'attività (comando, ordine di servizio, contesto operativo) e la presenza di rischi distintivi rispetto all'ordinaria attività di pattugliamento.

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