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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22429/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mario Grande chiedeva l'attribuzione del punteggio di 6 punti per il servizio militare svolto ai fini delle graduatorie di terza fascia ATA 2021-2024, in luogo del punteggio di 0,60 attribuito dall'Amministrazione (per servizio assolto anteriormente all'instaurazione del rapporto di lavoro). Il Ministero impugnava la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il maggior punteggio, deducendo (i) la legittimità del D.M. n.50/2021 che distingue il punteggio a seconda che il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto o meno, richiamando l'art.2050 d.lgs. n.66/2010; (ii) nullità della decisione per carenza/apparenza della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto legittimo il D.M. n.50/2021 nella parte in cui attribuisce un punteggio maggiore per il servizio militare prestato in costanza di rapporto (valutato "a tutti gli effetti" e pari, per le graduatorie relative alla medesima qualifica, al punteggio del servizio effettivo) e un punteggio comunque aggiuntivo ma inferiore per il servizio prestato non in costanza di rapporto (equiparato al punteggio dei servizi resi alle dipendenze delle amministrazioni statali). Pertanto la domanda di Mario Grande è stata respinta; la Corte ha compensato le spese di lite e ha enunciato il principio di diritto relativo alla legittimità del D.M. n.50/2021.

Norme richiamate

  • art. 2050 Codice dell'Ordinamento Militare (d.lgs. n.66/2010)

    "con lo stesso punteggio" (comma 1) ; "a tutti gli effetti" (comma 2)

    Il comma 1 impone che, per concorsi e graduatorie, il servizio militare reso fuori da un rapporto sia valutato con lo stesso punteggio dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; il comma 2 impone che il servizio reso in costanza di rapporto sia considerato "a tutti gli effetti", consentendo quindi una valorizzazione più ampia quando il servizio interrompe un rapporto di lavoro.

  • D.M. n.50/2021

    Disciplina le graduatorie ATA prevedendo che il servizio militare prestato in costanza di rapporto sia valutato come servizio effettivo nella medesima qualifica (punteggi maggiori, es. 0,60/mese fino a 6 punti annui per servizio in costanza), mentre il servizio prestato non in costanza è valutato come servizio reso alle dipendenze di altre P.A. (punteggi inferiori, es. 0,15/mese fino a 0,60 annui). La Corte ha ritenuto tale regolazione conforme alla normativa primaria.

  • D.M. n.44/2011, art.2, co.6

    Prevedeva una limitazione analoga (valutazione del servizio militare solo se reso in costanza di rapporto) poi ritenuta illegittima in casi precedenti; quei precedenti hanno chiarito principi generali, ma la questione concreta sulle differenze di punteggio tra servizio in costanza e non in costanza è distinta e valutata diversamente.

  • art. 52 Costituzione

    Principio della non discriminazione legato al dovere di difesa: impone che chi interrompe un rapporto per obblighi di leva non subisca pregiudizio, giustificando la valorizzazione del servizio militare; la Corte ha ritenuto che tale principio giustifichi anche un trattamento differenziato a favore di chi è costretto a interrompere un rapporto di lavoro.

  • art. 485, co.7 e art. 569, co.3 del d.lgs. n.297/1994

    Norme riferite al riconoscimento del servizio agli effetti di carriera. La Corte ha precisato che sono discipline diverse rispetto alla valutazione del servizio nei concorsi o nelle graduatorie e pertanto non sono direttamente richiamabili per la comparazione dei punteggi in graduatoria.

  • Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2020, n. 5679 (e seguenti 15467/2021, 41894/2021, 8586/2024)

    Precedenti che avevano ritenuto illegittima la previsione che consentisse la valutazione del servizio militare solo se reso in costanza di rapporto (in particolare per docenti). La Corte di legittimità li ha richiamati ma ha distinto la questione: il tema odierno non è l'esclusione totale del riconoscimento ma la possibilità di una valutazione differenziata a seconda della costanza del rapporto.

  • Consiglio di Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, n.11602

    Decisione amministrativa che ha pervenuto a conclusioni analoghe sulla legittimità di una differenziazione valutativa tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato fuori rapporto.

  • art. 18, co.4 d.lgs. n.40/2017 e d.l. n.44/2023 conv. in legge n.74/2023

    Riferimenti alla disciplina del servizio civile universale: fino all'aprile 2023 i volontari del servizio civile universale erano valutati in modo paritario con i servizi prestati presso le P.A.; la Corte ha osservato che tale parificazione non impone però la parificazione tra servizio militare prestato non in costanza e servizio prestato in costanza di rapporto, essendo fattispecie diverse.

  • art. 1014, co.1 e art. 678, co.9 d.lgs. n.66/2010

    Norme che prevedono specifici regimi di riserva per determinate categorie militari in "ferma" o ufficiali di complemento. La Corte ha chiarito che la controversia riguardava graduatorie generali (terza fascia) e non rientrava in tali regimi speciali.

Massime di principio

  • I decreti ministeriali (DM) che disciplinano graduatorie scolastiche possono prevedere differenze di punteggio tra servizio militare prestato in costanza di rapporto e quello prestato fuori rapporto, purché rispettino il dettato dell'art.2050 d.lgs.66/2010: il servizio fuori rapporto deve essere valorizzato almeno come il servizio presso altre pubbliche amministrazioni.
  • Il servizio militare prestato in costanza di rapporto può essere valorizzato "a tutti gli effetti" e quindi ricevere un punteggio maggiore, giustificato dalla necessità di evitare pregiudizio per chi interrompe un rapporto di lavoro per adempiere obblighi di leva (coerenza con art.52 Cost.).
  • Le norme riferite al riconoscimento del servizio per la carriera (es. d.lgs. n.297/1994, artt.485 e 569) non sono automaticamente applicabili alle regole di valutazione nei concorsi o nelle graduatorie: vanno distinti i fini (carriera vs accesso/gradatoria).
  • In giudizi simili è fondamentale verificare l'oggetto concreto della domanda (graduatorie generali vs regimi di riserva per militari in ferma/ufficiali di complemento), perché differenti tutele possono applicarsi.
  • La giurisprudenza sul tema è articolata: esistono precedenti che hanno escluso limitazioni assolute al riconoscimento del servizio, ma ciò non impedisce la legittimità di una regolazione differenziale dei punteggi se motivata e conforme alla normativa primaria.
  • Quando si contesta un punteggio attribuito da un DM, conviene argomentare sia sulla interpretazione dell'art.2050 (e norme primarie correlate) sia sulla proporzionalità e ragionevolezza del criterio di valutazione adottato; tenere conto dei precedenti di Cassazione e del Consiglio di Stato è essenziale.
  • In caso di contrasto giurisprudenziale e primo esame in sede di legittimità, la Corte può compensare le spese processuali.

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