Cassazione Civile, Sentenza n. 22432/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'attribuzione, nelle graduatorie di terza fascia ATA per il triennio 2021-2024, di un punteggio ridotto (0,60 annui, fino a 0,60 massimo) per il servizio militare svolto prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, chiedendo invece il riconoscimento del punteggio pieno pari a 6 punti annui. Sosteneva che norme di rango primario (art. 485, comma 7 e art. 569, comma 3 del d.lgs. n. 297/1994, art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, nonché il principio costituzionale dell'art. 52) impongano la valutazione "a tutti gli effetti" del servizio militare anche se prestato non in costanza di nomina, rendendo illegittimo il D.M. n. 50/2021 che attribuisce valutazioni differenziate a seconda che il servizio sia stato svolto in costanza o meno di rapporto di impiego.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il D.M. n. 50/2021 nella parte in cui attribuisce un punteggio maggiore (equiparato al servizio effettivo nella stessa qualifica, fino a 6 punti annui) al servizio militare svolto in costanza di rapporto e un punteggio inferiore (pari al trattamento previsto per servizi resi alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni, con massimo 0,60 annui) al servizio svolto non in costanza di rapporto. La Corte ha motivato che: (i) le norme citate di rango primario non impongono l'identità automatica del punteggio tra le due fattispecie; (ii) l'art. 2050 d.lgs. 66/2010 richiede la valorizzazione del servizio militare ma non esclude una diversa valutazione quando il servizio sia prestato in pendenza di un rapporto di lavoro, dovendosi valorizzare "a tutti gli effetti" l'eventuale pregiudizio all'anzianità; (iii) il D.M. è coerente con tali principi e con l'art. 52 Cost., contribuendo a evitare discriminazioni. La Corte ha inoltre compensato le spese di cassazione e ha fissato il principio di diritto riportato nella sentenza.
Norme richiamate
D.M. n. 50 del 30 marzo 2021
Disciplina le graduatorie ATA e distingue la valutazione del servizio militare prestato in costanza di rapporto (equiparato al servizio effettivo nella stessa qualifica, con punteggio maggiore) da quello prestato non in costanza di rapporto (considerato come servizio reso alle dipendenze di altre P.A., con punteggio inferiore); la Corte ha ritenuto tale regolazione compatibile con le norme primarie.
art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994
«il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»
La norma riconosce il valore del servizio militare ai fini della carriera; la Corte ha distinto l'ambito del "riconoscimento ai fini della carriera" dall'ambito della valutazione nelle graduatorie di accesso, ritenendo che non imponga automaticamente l'identità del punteggio tra servizio prestato in costanza o fuori da rapporto.
art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994
Richiamato nella prospettazione del ricorrente come norma sul riconoscimento del servizio a fini di carriera; la Corte ha osservato che tali disposizioni riguardano la ricostruzione della carriera e non determinano di per sé la parificazione delle valutazioni per le graduatorie di accesso.
art. 2050, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare)
Stabilisce il principio di valorizzazione del servizio militare per accesso a ruoli e concorsi; la Corte ha interpretato l'art. 2050 nel senso che impone la valutazione del servizio ma non vieta che la disciplina attuativa (es. D.M.) preveda diverse modalità di attribuzione del punteggio quando il servizio è svolto in costanza di rapporto rispetto a quando è svolto prima dell'assunzione.
art. 52 Costituzione
Principio di non discriminazione per chi adempie al dovere militare; la Corte ha ritenuto che l'art. 52 giustifichi il trattamento paritario (equiparato al servizio effettivo) per chi è costretto a sospendere un rapporto di lavoro per adempiere agli obblighi di leva, ma non impone l'estensione automatica di tale trattamento a chi abbia svolto il servizio prima dell'instaurazione del rapporto.
artt. 1 e 4 delle c.d. preleggi
Richiamate dal ricorrente per sostenere la prevalenza delle norme di rango primario sulle norme secondarie; la Corte ha confermato che, sebbene le norme primarie vincolino, esse non impediscono alla normativa di rango secondario di disciplinare dettagli e differenziazioni non incompatibili con i principi primari.
Massime di principio
- La disciplina ministeriale delle graduatorie (D.M.) può legittimamente prevedere una diversa valorizzazione del servizio militare a seconda che sia stato svolto in costanza di rapporto di lavoro o prima dell'assunzione, purché non si neghi del tutto la valutazione del servizio svolto non in costanza di rapporto.
- L'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare impone la valorizzazione del servizio militare per accesso a ruoli e concorsi, ma non determina automaticamente l'identità del punteggio fra casi diversi: la differenziazione è ammissibile se giustificata (es. rischio di pregiudizio dell'anzianità per chi sospende un rapporto).
- Va sempre distinto l'ambito del riconoscimento del servizio ai fini della carriera (ricostruzione/anzianità) dall'ambito della valutazione nelle graduatorie di accesso: norme che parlano di "valore ai fini della carriera" non impongono automaticamente la medesima misura di punteggio nelle graduatorie.
- Il principio di non discriminazione dell'art. 52 Cost. giustifica un trattamento paritario per chi interrompe un rapporto per adempiere all'obbligo di leva, ma non obbliga a estendere lo stesso trattamento a chi ha svolto il servizio prima di avere un rapporto di lavoro.
- In contenziosi simili è utile verificare se la domanda riguarda la graduatoria "generale" (valutazione ordinaria) o regimi speciali/riservati previsti per particolari categorie (es. militari in ferma), perché le regole applicabili possono differire.
- Attenzione alla legittimità dell'attore: organi privi di soggettività giuridica (es. alcuni Uffici Scolastici Regionali) non possono essere citati in proprio—il datore di lavoro effettivo (Ministero) è la parte processuale corretta.
- Quando la giurisprudenza sul tema è contrastante, la Corte può compensare le spese di lite: ciò va considerato nella valutazione del rischio processuale e delle prospettive di successo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 22429/2024 del 08/08/2024
- Sentenza lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 22313/2024 del 07/08/2024
- Sentenza lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 22358/2024 del 07/08/2024
- Sentenza lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 22359/2024 del 07/08/2024
- Sentenza lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 22361/2024 del 07/08/2024
- Sentenza lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 22362/2024 del 07/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →