Cassazione Civile, Sentenza n. 22800/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla fruizione della NASpI: il ricorso riguarda l'operatività della decadenza prevista dal D.Lgs. n.22/2015 (art.10 e art.11 lett. c) per la mancata comunicazione dell'inizio di un'attività di lavoro autonomo. Il caso specifico verteva sul fatto che l'attività autonoma era iniziata prima della presentazione della domanda di NASpI; l'INPS riteneva operante la decadenza per omissione della comunicazione, mentre il resistente sosteneva che la decadenza trovasse applicazione solo se l'attività fosse iniziata successivamente alla fruizione della prestazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (nullità per difetto di epigrafe) ritenendolo mero errore materiale emendabile e ha accolto il secondo motivo del ricorso principale. La Corte ha affermato, conforme a precedenti (sent. n.846/2024 e n.1053/2024), il principio secondo cui la decadenza dall'NASpI prevista dall'art.11 lett. c) si applica anche quando l'attività lavorativa autonoma è iniziata prima della presentazione della domanda amministrativa, rilevando la contemporaneità tra godimento del trattamento e svolgimento dell'attività; il termine di un mese per la comunicazione decorre dalla presentazione della domanda di NASpI. Per tali ragioni la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per la valutazione della fattispecie alla luce dei principi indicati; compiti anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n.22 del 2015, art.10, comma 1, primo periodo
Richiede la comunicazione all'INPS dell'inizio di un'attività autonoma entro un mese; la Corte interpreta il termine come decorrente dalla presentazione della domanda di NASpI anche quando l'attività sia iniziata prima della domanda.
D.Lgs. n.22 del 2015, art.11, lett. c)
Prevede la decadenza dalla fruizione della NASpI per mancata comunicazione; la Corte ha stabilito che la decadenza si applica ogniqualvolta la comunicazione non sia effettuata entro il termine di un mese, anche se l'attività autonoma era iniziata prima della domanda, rilevando la contemporaneità tra godimento del trattamento e svolgimento dell'attività.
D.Lgs. n.22 del 2015, art.9, comma 3
Norma richiamata a supporto interpretativo: disciplina la comunicazione del reddito da rapporto di lavoro part-time preesistente e fissa anch'essa un termine di 30 giorni decorrente dalla domanda, usata come indice che la comunicazione può riguardare attività preesistenti alla domanda.
Art. 12 disposizioni preliminari al codice civile
Invocato dall'INPS in ricorso (per sostenere la violazione normativa), ma la decisione si è focalizzata sull'interpretazione degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n.22/2015; nulla di specifico è stato statuato in ordine a questa norma nella motivazione della Corte.
Sentenza della Corte di Cassazione n.846/2024
«In materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo d.lgs. nel termine ivi stabilito, si applica anche nel caso in cui tale attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa, e decorrendo il termine per effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa».
Principio giurisprudenziale vincolante utilizzato dalla Corte: la decadenza si applica anche se l'attività è antecedente alla domanda, e il termine di un mese per comunicare decorre dalla presentazione della domanda di NASpI.
Massime di principio
- La decadenza dall'NASpI per mancata comunicazione dell'inizio di attività autonoma (art.11 lett. c) si applica anche quando l'attività è iniziata prima della presentazione della domanda: ciò che conta è la contemporaneità tra godimento della NASpI e svolgimento dell'attività.
- Il termine di un mese per effettuare la comunicazione prevista dall'art.10, comma 1, decorre dalla data di presentazione della domanda di NASpI; la comunicazione tardiva non impedisce la decadenza se effettuata oltre tale mese.
- La mancata comunicazione nei termini può comportare la decadenza (perdita) della prestazione, non solo un ritardo nel pagamento; pertanto l'obbligo di comunicazione va assolto al momento della domanda oppure entro il mese successivo.
- In giudizio il giudice di merito deve esaminare i profili di fatto (esistenza dell'attività, misura del reddito, contemporaneità con il godimento della NASpI) alla luce del principio di cui sopra; la Cassazione ha cassato le decisioni difformi e rinviato per nuova valutazione.
- Per cautela, chi presenta istanza di NASpI deve dichiarare sin dall'istanza eventuali attività autonome o redditi collegati, anche se iniziate prima della domanda, e conservarne la documentazione per evitare la decadenza o per consentire la valutazione dell'eventuale cumulo.
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