Cassazione Civile, Ordinanza n. 23353/2025 del 16/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto relativo alla gestione dei rifiuti all'interno di due ospedali. Una società aveva ottenuto in passato l'affidamento della raccolta di carta, cartone e inerti; successivamente l'ente sanitario aveva cessato il servizio relativo ai rifiuti solidi urbani e assimilati, affidandolo ad altro soggetto, ma la società sosteneva di aver continuato di fatto a svolgere anche lo smaltimento di tali rifiuti perché nei propri cassoni venivano conferiti RSU e rifiuti assimilati, con conseguente necessità di trasporto in discarica. Ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle fatture emesse per il periodo gennaio 2003-dicembre 2004, l'ente proponeva opposizione. Il tribunale rigettava l'opposizione ritenendo nullo per difetto di forma scritta il contratto sui RSU ma comunque dovuto il compenso perché il servizio era stato eseguito. In appello, invece, veniva riconosciuto il diritto al pagamento solo per il servizio regolarmente coperto da contratto prorogato (carta, cartone e inerti) e non per i RSU e assimilati, escludendo un'obbligazione ex lege in capo alla società in assenza di valido contratto di appalto. In cassazione la società deduceva: 1) violazione di legge per aver la corte d'appello assimilato indebitamente la posizione dell'azienda sanitaria a quella di un comune, mentre qui i rifiuti sarebbero stati prodotti nel presidio ospedaliero dagli stessi dipendenti dell'ente; 2) errata applicazione delle norme del d.lgs. n. 22/1997 su produttore e detentore dei rifiuti, sostenendo che l'azienda sanitaria fosse essa stessa produttrice/detentrice; 3) errata applicazione delle medesime norme quanto all'obbligo di smaltimento; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la società avvertiva tempestivamente l'ente quando rinveniva RSU nei cassoni e che la contaminazione derivava dalla condotta dell'ente stesso, oltre alla negligenza dell'ente nella gestione dei propri cassoni e nello svuotamento di quelli della società affidataria del servizio RSU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza d'appello, perché la decisione di merito non negava affatto che l'azienda sanitaria avesse prodotto rifiuti, ma affermava che, in mancanza di un contratto validamente concluso con la società per il servizio di smaltimento dei RSU, non poteva sorgere in capo a quest'ultima un obbligo ex lege di smaltimento. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione; inoltre la Corte ha ricordato che il giudice di merito non deve rispondere analiticamente a tutte le allegazioni, essendo sufficiente una motivazione che renda conto della decisione adottata. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
è richiamato solo come possibile azione alternativa in assenza di valido rapporto negoziale; la Corte d'appello osserva che tale domanda non risulta essere stata proposta, ma la Cassazione non entra nel merito.
il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile quando il ricorrente non indica in modo puntuale gli atti e il contenuto degli elementi istruttori asseritamente trascurati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato per dedurre la violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte rileva che le censure non centrano la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
configura solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera omissione di singoli elementi istruttori; non consente una rivalutazione del merito.
la motivazione è sufficiente se espone concisamente i fatti e il diritto posti a base della decisione, potendosi ritenere implicitamente disattese le argomentazioni incompatibili con essa.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 22/1997
gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono posti a carico del detentore che consegna i rifiuti a un raccoglitore autorizzato.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 22/1997
definisce produttore e detentore dei rifiuti; la Corte d'appello usa tali definizioni per escludere l'obbligo ex lege in capo alla società in assenza di contratto.
art. 10, comma 1, lett. b e c, d.lgs. n. 22/1997
è richiamato nel ricorso per contestare l'esclusione della qualifica di detentore in capo all'ente sanitario; la Corte di cassazione ritiene la censura non pertinente alla ratio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo per violazione di legge è inammissibile se non confronta la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si fonda su una ricostruzione diversa o errata della motivazione di merito.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata analitica valutazione di singoli elementi istruttori; il ricorrente deve indicare specificamente fatto, dato processuale, momento della sua allegazione e decisività.
- La censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove già apprezzate dal giudice territoriale.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito; il giudice non è tenuto a confutare espressamente ogni singola allegazione incompatibile con la decisione adottata.
- In materia di rifiuti, l'obbligo di smaltimento dell'appaltatore o affidatario presuppone un valido rapporto contrattuale con l'ente; in difetto di tale titolo non è configurabile, per il solo svolgimento di fatto dell'attività, un'obbligazione ex lege in capo al soggetto che opera di fatto.
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