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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37930/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da una banca avverso l'espropriazione promossa da un privato sulla base di un titolo esecutivo costituito da ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. L'opposizione è stata respinta in primo grado e la decisione è stata confermata in appello, con compensazione delle spese del grado. Il soccombente parziale nel giudizio di merito ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente alla regolamentazione delle spese, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Sosteneva che il rigetto della domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. non potesse integrare reciprocità di soccombenza idonea a giustificare la compensazione delle spese. La Corte rileva però che il tribunale aveva fondato la compensazione su due rationes autonome: la reciproca soccombenza e, soprattutto, la presenza di elementi controversi nella lite, considerata ragione eccezionale e autonoma ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Poiché il ricorso non censurava specificamente tale seconda ratio, è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente la mancata specifica impugnazione di una delle due autonome ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della compensazione delle spese, e cioè la valutazione della controversia come non priva di elementi controversi, idonea a integrare una ragione eccezionale di compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c. È stata inoltre disposta la presa d'atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché l'intimata non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione da cui origina la lite

  • art. 553 c.p.c.

    richiamato quale norma che disciplina l'ordinanza di assegnazione posta a fondamento del titolo esecutivo

  • art. 91 c.p.c.

    norma invocata dal ricorrente in tema di spese di lite e principio di soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    norma sulla compensazione delle spese; la Corte valorizza la possibilità di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    disposizione sulla condanna per lite temeraria; il suo rigetto non basta, di per sé, a fondare automaticamente la reciproca soccombenza

  • artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio e la declaratoria di inammissibilità proposta dal relatore

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato quale parametro del raddoppio del contributo unificato

  • L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, nel D.P.R. n. 115/2002

  • Corte cost. n. 77 del 19 aprile 2018

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo modificato dal d.l. n. 132/2014, nella parte in cui non consente la compensazione per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura contro la compensazione delle spese è inammissibile se non si confronta specificamente con tutte le autonome rationes decidendi poste dal giudice di merito a fondamento della statuizione.
  • La nozione di "gravi ed eccezionali ragioni" ex art. 92, comma 2, c.p.c. può comprendere ragioni analoghe a quelle tipizzate dalla norma, purché il giudice di merito le espliciti in modo autonomo e riconoscibile.
  • Il rigetto di una domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. non coincide automaticamente con reciproca soccombenza e non basta, da solo, a sorreggere la compensazione delle spese.
  • Quando una decisione sulle spese è fondata su più rationes autonome, l'omessa impugnazione di anche una sola di esse rende inammissibile il motivo di ricorso diretto contro il capo spese.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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