Cassazione Civile, Ordinanza n. 08811/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008 emessi nei confronti di un contribuente che, nel 2010, aveva aderito allo "scudo fiscale" con rimpatrio di somme e versamento dell'imposta sostitutiva. La Commissione tributaria regionale aveva annullato gli atti impositivi ritenendo che, in base alla disciplina dello scudo, l'amministrazione fosse preclusa dall'accertamento nei limiti dell'importo regolarizzato per i periodi d'imposta ancora accertabili alla data rilevante. L'Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente considerato sufficiente la sola corrispondenza quantitativa tra importo scudato e importo accertato, mentre l'effetto preclusivo richiede una concreta correlazione oggettiva tra le somme rimpatriate e il reddito oggetto di accertamento.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Rileva che la sentenza impugnata ha fatto derivare in modo automatico e meramente quantitativo l'inibizione dell'accertamento dal solo fatto dell'adesione allo scudo fiscale, senza verificare se i redditi accertati fossero effettivamente collegati alle somme o ai beni rimpatriati o regolarizzati. Richiamando orientamenti già consolidati, la Corte afferma che la limitazione al potere di accertamento ha natura eccezionale e richiede la prova, a carico del contribuente, della correlazione concreta tra attività scudate e imponibili accertati. La sentenza viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
viene richiamato, in relazione all'ammissibilità del ricorso, tra i requisiti formali rispettati
art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009
è la norma che il ricorrente assume violata; la Corte ne esclude una lettura che renda sufficiente la sola corrispondenza quantitativa tra somme scudate e importi accertati
art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 2001
prevede una preclusione al potere di accertamento tributario, ma la Corte la qualifica come misura eccezionale che opera solo per gli imponibili rappresentati dalle somme o attività oggetto di rimpatrio
viene richiamato come disciplina rilevante nel rapporto con lo scudo fiscale
Massime di principio
- L'effetto preclusivo dello scudo fiscale al potere di accertamento tributario ha natura eccezionale e non opera automaticamente per il solo fatto dell'adesione alla procedura di emersione.
- Per opporre utilmente lo scudo al Fisco, il contribuente deve dimostrare che i redditi o gli imponibili accertati sono concretamente riconducibili, almeno per compatibilità oggettiva, alle somme o attività rimpatriate o regolarizzate.
- La mera corrispondenza quantitativa tra importo scudato e importo accertato non è sufficiente: occorre un collegamento oggettivo, anche cronologico e sostanziale, tra attività scudate e componenti reddituali oggetto di accertamento.
- Restano fuori dalla preclusione tutti gli accertamenti relativi a componenti reddituali estranei alle attività scudate o con esse non compatibili.
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