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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09860/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse meramente reiterativo di questioni già vagliate e correttamente respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale sulla base di una condotta oppositiva violenta, descritta come calci e pugni rivolti al pubblico ufficiale che, dopo la fuga, aveva bloccato l'imputato per procedere alla sua identificazione. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha proposto un unico motivo, ma la Corte lo qualifica come meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare profili nuovi o errori giuridici specifici.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La condotta di violenta opposizione al pubblico ufficiale, mediante calci e pugni durante il tentativo di identificazione dopo la fuga, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte e già logicamente e giuridicamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, rileva la condotta di violenta opposizione posta in essere per impedire o intralciare l'atto del pubblico ufficiale, anche nella fase di blocco e identificazione della persona dopo la fuga.
  • La mera reiterazione di doglianze già esaminate non consente di riaprire il giudizio di merito in sede di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

Testo integrale

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