Cassazione Penale, Ordinanza n. 09860/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse meramente reiterativo di questioni già vagliate e correttamente respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale sulla base di una condotta oppositiva violenta, descritta come calci e pugni rivolti al pubblico ufficiale che, dopo la fuga, aveva bloccato l'imputato per procedere alla sua identificazione. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha proposto un unico motivo, ma la Corte lo qualifica come meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare profili nuovi o errori giuridici specifici.
Norme richiamate
La condotta di violenta opposizione al pubblico ufficiale, mediante calci e pugni durante il tentativo di identificazione dopo la fuga, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte e già logicamente e giuridicamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, rileva la condotta di violenta opposizione posta in essere per impedire o intralciare l'atto del pubblico ufficiale, anche nella fase di blocco e identificazione della persona dopo la fuga.
- La mera reiterazione di doglianze già esaminate non consente di riaprire il giudizio di merito in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09826/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09829/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09832/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09837/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09838/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09842/2025 del 11/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →