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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30507/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una socia di una società a ristretta base partecipativa aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento emesso nei confronti della società, relativo al recupero a tassazione di maggiori ricavi. L'Ufficio aveva sostenuto che anche un avviso notificato alla socia per reddito di partecipazione era divenuto definitivo per mancata impugnazione. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso ritenendo che l'atto fosse stato notificato alla società e non alla socia. In appello, la CTR aveva accolto parzialmente il gravame della contribuente e rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio, affermando in modo sintetico che la notifica alla socia dell'avviso relativo alla società era illegittima e che la contribuente aveva interesse a impugnare. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, in violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., cioè l'avvenuta notifica alla contribuente dell'avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha ritenuto che la CTR non avesse preso in considerazione la documentazione trascritta nel ricorso per cassazione, già prodotta in appello, che l'Ufficio assumeva dimostrativa della notifica alla contribuente, oltre all'avviso emesso per la società, anche dell'avviso di accertamento relativo al proprio reddito di partecipazione. La motivazione della CTR è stata giudicata meramente apodittica e comunque inidonea a rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito, con conseguente accoglimento del ricorso, cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza è affetta da nullità quando la motivazione è solo apparente, ossia quando non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice e non può essere integrata dall'interprete con congetture.
  • Nel giudizio di legittimità è censurabile l'omesso esame di una risultanza documentale decisiva, già ritualmente dedotta e discussa tra le parti, se la sua valutazione avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
  • Il giudice di merito deve confrontarsi con la documentazione rilevante allegata dalle parti e spiegare perché la ritiene idonea o non idonea a fondare la decisione; una motivazione apodittica non è sufficiente.
  • In presenza di contestazione sulla rituale notifica di un avviso di accertamento, la decisione deve accertare specificamente quale atto sia stato notificato e a chi, poiché tale verifica incide sulla definitività della pretesa tributaria e sull'interesse all'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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