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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3029/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unicredit impugnava il decreto del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la domanda di ammissione del credito bancario garantito da ipoteca e fideiussione relativo a un mutuo fondiario del 18/10/2005 concesso alla figlia di Gaetano Riina su un immobile confiscato. La banca contestava la ritenuta strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto, la valutazione del merito creditizio e la mancata considerazione della propria buona fede e delle prassi bancarie di calcolo delle spese e del rapporto rata/reddito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 esclude i diritti di credito se sussiste la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e che, una volta accertata tale strumentalità mediante adeguata motivazione, incombe sul creditore l'onere di provare la propria ignoranza in buona fede. Il giudice ha ritenuto provata la strumentalità in ragione della pericolosità sociale del proposto nota nel contesto locale, del vincolo di parentela con un noto boss mafioso, della discrepanza tra importo del mutuo e prezzo reale dell'immobile e delle carenze istruttorie sulla capacità reddituale e sulle garanzie fideiussorie dei garanti. Perciò la banca non ha dimostrato l'incolpevole affidamento e il credito è stato escluso dallo stato passivo.

Norme richiamate

  • art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore a sequestro... b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità

    La norma protegge i crediti anteriori al sequestro salvo che sia accertata la strumentalità rispetto all'attività illecita; una volta accertata la strumentalità, grava sul creditore l'onere di provare l'ignoranza in buona fede. Il giudice può usare presunzioni semplici (es. pericolosità sociale nota) ma deve motivare analiticamente il nesso di strumentalità.

  • d.lgs. n. 14 del 2019

    norme recanti disposizioni in materia di credito al consumo e di calcolo della sostenibilità della rata rispetto al reddito (richiamato in motivazione)

    Richiama i criteri di valutazione del rapporto rata/reddito e le modalità di calcolo del merito creditizio; tuttavia, la corretta applicazione di tali criteri non esclude l'obbligo di verifiche aggiuntive quando sussistono elementi che possono far emergere la strumentalità del credito.

Massime di principio

  • Per escludere un credito in procedimenti di prevenzione è necessario che il giudice dimostri analiticamente il nesso di strumentalità tra il credito e l'attività illecita; questa dimostrazione può fondarsi anche su presunzioni semplici quando la pericolosità è nota nel contesto locale.
  • Una volta accertata la strumentalità, grava sul creditore l'onere di provare di aver ignorato in buona fede tale nesso; prove di buona fede richiedono documentazione solida e verifiche diligenti, soprattutto se il fideiussore è il parente convivente del prevenuto.
  • Il rapporto familiare tra mutuatario e soggetto pericoloso e la presenza di fideiussioni rese dallo stesso aumentano il livello di diligenza richiesto alla banca: è necessario verificare redditi, proprietà, contratti (es. locazioni registrate) e congruità della garanzia.
  • Discrepanze significative tra l'importo del mutuo e il prezzo effettivo d'acquisto dell'immobile sono indizi rilevanti di possibile finalità diversa dal dichiarato e possono integrare la presunzione di strumentalità.
  • La semplice applicazione dei parametri tecnici di merito creditizio (es. percentuale della rata sul reddito) non esime l'istituto dall'obbligo di indagare ulteriori elementi di rischio quando emergono anomalie o legami con soggetti sottoposti a misure di prevenzione.
  • La banca non può invocare l'impossibilità di accesso a banche dati investigative per sottrarsi all'obbligo di valutazione della buona fede: la prova dell'ignoranza deve essere documentata con accertamenti adottabili nell'ambito delle normali prassi di istruttoria.

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