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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34820/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna che ha ripristinato la custodia cautelare in carcere per il reato di incendio (art.423 c.p.). Il ricorrente deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione e violazione di legge (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che la sua già avviata espiazione pena dal 29/09/2022 (con scadenza 06/08/2025) escluderebbe il pericolo di reiterazione e che la custodia non rispetterebbe il principio di extrema ratio (artt.272 e 275‑bis, comma 3‑bis c.p.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure, confermando che il Tribunale del Riesame ha fornito motivazione precisa e logica sulla sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione. La decisione ha valorizzato: l'epoca del fatto (13/08/2022), la personalità e i precedenti dell'indagato, i motivi a delinquere e il comportamento tenuto sul luogo di lavoro (trattamento dei colleghi, reazioni al trasferimento), nonché l'assenza di elementi concreti contrari. La Corte ha ribadito che lo stato di detenzione per altra causa non esclude automaticamente la custodia cautelare, essendovi possibilità di brevi riacquisti della libertà; ha inoltre ritenuto inopportune misure non custodiali (arresti domiciliari o braccialetto elettronico) per la personalità violenta del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.423 cod. pen. (incendio)

    Norma che qualifica il reato contestato; il fatto è stato inquadrato come incendio ai fini della misura cautelare.

  • art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Predisposizione delle censure per vizio di motivazione; la Corte di legittimità verifica la congruità logica e giuridica della motivazione del giudice di merito, non una rivalutazione dei fatti o una nuova prognosi.

  • art.272 cod. proc. pen.

    Principi generali sulla scelta della misura cautelare e sull'extrema ratio collegata all'applicazione di misure coercitive personali; il Tribunale ha valutato adeguatamente l'irrilevanza, di per sé, della detenzione per altro titolo.

  • art.275‑bis, comma 3‑bis, cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di alternativa alle misure custodiali; la Corte ha ritenuto che, alla luce della personalità e dei precedenti, le misure non custodiali non fossero adeguate.

  • art.274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento per la custodia cautelare per pericolo di reiterazione; interpretato alla luce della L. n.47/2015 che richiede concretezza e attualità del pericolo, desumibili da modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato.

  • L. n.47/2015

    Ha precisato il requisito di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione e il divieto di dedurlo unicamente dalla gravità del titolo di reato; la Corte ha applicato questa indicazione valutando elementi personali e comportamentali dell'indagato.

Massime di principio

  • La detenzione per altra causa non esclude automaticamente la configurabilità di esigenze cautelari: il giudice deve valutare il pericolo di reiterazione in termini concreti e attuali, considerando possibilità di brevi riacquisti della libertà.
  • In cassazione per vizio di motivazione il controllo è limitato alla verifica della congruità logica e giuridica delle ragioni espresse dal giudice di merito; non è ammessa una rivalutazione ex novo delle prove o delle circostanze già esaminate.
  • Per giustificare la custodia cautelare per pericolo di reiterazione è necessario indicare elementi fattuali specifici (modi, circostanze del fatto, motivi a delinquere, personalità e precedenti) e non basarsi solo sulla gravità astratta del reato.
  • Nella scelta tra misure custodiali e non custodiali va valutata la personalità dell'indagato e la sua affidabilità rispetto a prescrizioni stringenti (es. rischio di rimozione del braccialetto elettronico); se queste valutazioni indicano inaffidabilità, le misure non custodiali possono risultare inidonee.
  • Chi contesta la misura cautelare sostenendo che l'esecuzione di altra pena impedisca il rischio di reiterazione deve fornire elementi che dimostrino l'impossibilità di qualsiasi riacquisto temporaneo della libertà o altre circostanze concrete che neutralizzino il pericolo.

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